giovedì 15/06/2023 • 06:00
L'INPS assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio.
redazione Memento
Anche per il 2023, l'INPS, nella sua qualità di sostituto di imposta, assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni. A tale fine, sul sito internet dell'Istituto, nella scheda servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il consueto manuale d'uso per i Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitatiaggiornato al 2023, al quale si rinvia per ogni istruzione di dettaglio. Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che l'Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell'anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante. Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare). I contribuenti con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it. Attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati: avvenuta ricezione da parte dell'INPS delle risultanze contabili trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi; conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l'INPS sia il sostituto d'imposta del dichiarante; eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d'imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall'INPS. FONTE: Mess. INPS n. 2207 del 14 giugno 2023
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