In sede di conversione del decreto Aiuti quater e del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il legislatore ha introdotto modifiche alla disciplina del Superbonus con lo scopo:
da un lato, di frenare l'utilizzo dell'agevolazione medesima;
dall'altro lato, di sbloccare la cessione dei crediti presenti nei cassetti fiscali delle imprese (soprattutto) della filiera edilizia.
La circolare del 13 giugno 2023 n. 13/E fornisce i primi chiarimenti con riferimento alle recenti novità intervenute al riguardo.
Di seguito, si evidenziano i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria suddivisi per le tipologie di intervento rientranti nel Superbonus.
Modifiche agli incentivi sull'efficientamento energetico
Le disposizioni relative all'applicazione dell'agevolazione, contenute nella circolare, possono essere così sintetizzate:
1) per condomini, persone fisiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale:
il Superbonus è nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
le detrazioni sono del 90% per le spese sostenute nel 2023, del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025;
2) per le persone fisiche:
il Superbonus è del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per interventi su unità immobiliari, a condizione che i lavori abbiano raggiunto almeno il 30% di completamento entro tale data;
per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione è del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il reddito del contribuente non superi i 15.000 euro;
3) per gli istituti autonomi case popolari (IACP), enti con finalità simili e cooperative di abitazione a proprietà indivisa:
il Superbonus è del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica;
per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione è del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che i lavori abbiano raggiunto almeno il 60% di completamento entro il 30 giugno 2023.
Inoltre, si applicano le detrazioni del 110% per interventi su singole unità immobiliari nello stesso condominio o edificio e per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici.
Applicazione dell'agevolazione su unità unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti
Per quanto riguarda le unità unifamiliari (villette) la circolare richiama le seguenti disposizioni:
il Superbonus del 110% si applica alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (successivamente prorogato al 30 settembre 2023) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi su edifici residenziali unifamiliari e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accessi autonomi. È richiesto che i lavori abbiano raggiunto almeno il 30% di completamento entro il 30 settembre 2022;
dopo il 30 settembre 2023, i soggetti sopra menzionati possono ancora beneficiare delle detrazioni per interventi di efficienza energetica (Ecobonus), interventi antisismici (Sismabonus) e recupero del patrimonio edilizio (Bonus casa), nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto Aiuti quater ha introdotto una nuova disposizione riguardante il Superbonus del 90%. Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni che sostengono spese per interventi edilizi rientranti nel Superbonus su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti possono beneficiare di una detrazione del 90% delle spese sostenute nell'anno 2023. Questo è possibile a condizione che i lavori siano avviati a partire dal 1° gennaio 2023.
Gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 si riferiscono a quelli per i quali la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è stata presentata dopo tale data, con quella di inizio lavori successiva al 31 dicembre 2022. Potrebbero essere inclusi anche interventi per i quali la CILA è antecedente al 1° gennaio 2023, ma deve essere dimostrato che i lavori siano iniziati nel 2023.
Per beneficiare del Superbonus, è necessario essere proprietari o titolari di un diritto di godimento sull'unità immobiliare, che deve essere adibita ad abitazione principale. Il reddito di riferimento del contribuente non deve superare i 15.000 euro.
Dal 1° gennaio 2023, è richiesto il requisito della proprietà o titolarità di un diritto reale di godimento solo per gli interventi avviati da quella data.
Gli interventi effettuati da persone fisiche al di fuori di attività d'impresa, arti e professioni devono soddisfare la condizione del 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, ma non è necessario essere proprietari o titolari di un diritto di godimento sull'immobile.
Per l'abitazione principale, si applica la definizione del TUIR, che considera la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Le variazioni dovute a ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari non sono considerate, a meno che l'immobile non sia locato.
Se l'unità immobiliare non è abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus può essere ottenuto se diventa abitazione principale al termine dei lavori.
Il requisito del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro è calcolato in base alle disposizioni specifiche.
Il reddito complessivo familiare comprende la somma dei redditi complessivi del contribuente, del coniuge non legalmente separato o del soggetto legato da unione civile, nonché del convivente e dei familiari presenti nel nucleo familiare. Per essere considerati a carico dal punto di vista fiscale, i familiari devono avere un reddito complessivo nell'anno precedente inferiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) e i figli di età inferiore a ventiquattro anni devono avere un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.
Opzione per la fruizione in dieci quote annuali
L'articolo 2, comma 3-sexies del decreto-legge n. 11 del 2023 ha introdotto una nuova opzione per la fruizione della detrazione fiscale prevista dal decreto Rilancio. Secondo questa opzione, il contribuente può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni anziché in quattro anni, come previsto dalla legislazione vigente. La nuova ripartizione in dieci anni entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023.
L'obiettivo di questa opzione è facilitare la fruizione della detrazione, evitando situazioni in cui l'imposta lorda sia inferiore all'importo della detrazione, creando così una "incapienza fiscale".
L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e non può essere revocata una volta esercitata.
Infine, l'opzione può essere esercitata a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione, non sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
Fonte: Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13