martedì 13/06/2023 • 09:30
L’INPS, con il Mess. 12 giugno 2023 n. 2178, comunica i nuovi limiti reddituali, validi per l’anno 2023, che consentono ai pensionati di beneficiare della somma aggiuntiva della quattordicesima.
redazione Memento
Con il Mess. 12 giugno 2023 n. 2178, l’INPS fissa i nuovi limiti di reddito per la corresponsione della quattordicesima ai pensionati.
A chi spetta la quattordicesima?
La legge prevede l’erogazione, nel mese di luglio, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, di una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), determinata in funzione:
Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60%, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta in sede di erogazione della mensilità di luglio o dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno. Dal 1° gennaio 2017 la quattordicesima, inizialmente prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fpld, è stata incrementata e viene corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.
N.B. A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, dalla medesima data del 1° luglio 2022 il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti. |
I nuovi limiti di reddito
Di seguito si riportano gli importi per l’anno 2023
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
||
Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva |
Limite di reddito (1) |
Fino a 15 |
€ 437 |
€ 11.429,93 |
Oltre 15 e fino a 25 |
€ 546 |
€ 11.538,93 |
Oltre 25 |
€ 655 |
€ 11.647,93 |
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo |
||
Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva |
Limite di reddito (2) |
Fino a 15 |
€ 336 |
€ 14.993,24 |
Oltre 15 e fino a 25 |
€ 420 |
€ 15.077,24 |
Oltre 25 |
€ 504 |
€ 15.161,24 |
(1) Importo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva posseduta. (2) Importo di 2 volte il trattamento minimo annuo INPS incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva posseduta. |
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