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martedì 13/06/2023 • 09:27

Lavoro Dal Ministero del Lavoro

RLS: frequenza obbligatoria ai corsi di formazione

Con Interpello 12 giugno 2023 n. 3, il Ministero del Lavoro chiarisce come, in relazione alla formazione del RLS, la normativa preveda in modo esplicito la durata minima dei corsi, di 32 ore iniziali, richiamando la contrattazione collettiva nazionale per la definizione di modalità, durata e contenuti specifici.

a cura di

redazione Memento

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In merito alla formazione del RLS, il Testo Unico Salute e Sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/2008) prevede in modo esplicito la durata minima dei corsi, di 32 ore iniziali, disponendo, allo stesso modo, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Questo il chiarimento reso dal Ministero del Lavoro con l'Interpello 12 giugno 2023 n. 3.

Obbligo di frequenza ai corsi di formazione per RLS

Il parere del Ministero del Lavoro è stato reso a seguito di istanza posta dalla Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale -  in merito all'obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dal TU Salute e Sicurezza (art. 37, c. 11, D.Lgs. 81/2008).

In particolare, viene chiesto se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore.

Cosa prevede la normativa

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore:

  • a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti devono avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Fonte: Interpello Min. Lav. 12 giugno 2023 n. 3

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Formazione del RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il diritto di ricevere, a cura e spese del Datore di Lavoro, la formazione necessaria relativa ai rischi specifici esiste..

di

Claudia Nicolò

- Consulente e formatrice in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e Consigliere Nazionale di Aifos

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