martedì 13/06/2023 • 06:00
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3314 del 6 marzo 2023 ha condannato ex D.Lgs. 231/2001 la Johnson&Johnson Medical S.p.A. per aver adottato un modello organizzativo inidoneo a prevenire il reato di corruzione. Il Tribunale ha chiarito che la culpa in vigilando non richiede per forza una condotta colposa di chi è preposto al controllo, ma è espressione della colpa di organizzazione specifica delle persone giuridiche.
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La recentissima Sentenza n. 3314 del 6 marzo 2023 (depositata il 23 maggio) emessa dal Tribunale di Milano, ha trattato il D.Lgs. 231/2001, ovvero la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, decreto con il quale è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, per quanto sostanzialmente penale, a carico degli enti per la commissione di reati. La disciplina, in particolare, prevede che l'imputazione della responsabilità si basi su criteri differenti. In relazione ai criteri oggettivi, il reato deve essere commesso da persone fisiche “apicali”, ovvero che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi. Ed ancora il reato può essere altresì commesso da persone fisiche “sottoposte” alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra menzionati. La condotta delittuosa deve essere commessa, altresì, a vantaggio o
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