L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare 15/2023, con la quale fornisce istruzioni in merito alle condizioni di applicazione della prosecuzione transitoria dell'attività in deposito fiscale a seguito di sospensione dell'autorizzazione.
Con l'entrata in vigore in data 30 maggio 2023 del decreto del vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2023 l'esercente ha la possibilità di ripristinare le condizioni di operatività del deposito fiscale mantenendo provvisoriamente la gestione in regime sospensivo, nella pienezza delle prerogative derivanti dall'originario provvedimento autorizzativo. Ove ciò non si realizzi al termine del periodo transitorio di prosecuzione, analogamente a quanto avviene nell'altra ipotesi contemplata di sospensione dell'autorizzazione, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto procederà a revocare l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 12, quinto periodo, del TUA.
Prosecuzione transitoria della gestione del deposito fiscale in carenza delle condizioni di operatività
Introduttore necessario dell'istanza prevista dall'art. 23, comma 12, del TUA di prosecuzione transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale è il procedimento di sospensione della relativa autorizzazione instaurato dall'Ufficio delle dogane sulla base delle risultanze negative della verifica annuale della permanenza delle condizioni per l'esercizio dell'impianto di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo art. 23 del D.Lgs. n. 504/95.
Riscontrata siffatta carenza, oltreché l'ordinario contenuto, l'Ufficio delle dogane comunica all'esercente l'avvio del suddetto procedimento, rendendolo edotto della possibilità di richiedere, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della medesima comunicazione, la prosecuzione transitoria dell'attività in regime di deposito fiscale previa prestazione della garanzia di fonte legislativa, della quale viene riportato l'importo da versare.
Fermo restando l'esercizio nel medesimo termine di 20 giorni delle prerogative procedimentali riconosciute al soggetto interessato e salvi i casi in cui l'Ufficio delle dogane pervenga alla susseguente archiviazione dell'iniziativa, qualora il procedimento si concluda con esito sfavorevole (sia che l'esercente non abbia prodotto documenti sia che gli stessi non siano stati ritenuti idonei o pertinenti) l'efficacia del provvedimento di sospensione è subordinata alla mancata costituzione della garanzia nella forma consentita, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.
Ciò sempreché il depositario autorizzato, nella fase iniziale del procedimento di che trattasi, abbia presentato l'istanza di prosecuzione transitoria dell'attività dell'impianto di stoccaggio di prodotti in regime sospensivo.
Regime della garanzia
L'art. 3 del decreto ministeriale ha ad oggetto le disposizioni sulla garanzia che il depositario autorizzato è tenuto a prestare per consentire la prosecuzione di dodici mesi della gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale e, in particolare, richiama le modalità di costituzione, la validità temporale imposta e l'obbligo inderogabile di costante adeguamento dell'importo da versare all'accisa dovuta sulle immissioni in consumo mensili. In particolare (comma 1), l'ammontare della garanzia richiesta è pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, come rilevati in base ai dati delle contabilità presentate dall'esercente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 262/06, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/06, nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione. L'importo della garanzia, inizialmente, viene determinata su tale criterio dall'Ufficio delle dogane che lo riporta nella predetta comunicazione.
L'esercente presta la garanzia in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale; a tutela dell'interesse fiscale, essa deve avere validità temporale almeno fino alla scadenza di pagamento dell'accisa dovuta dal depositario autorizzato sui prodotti immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento ovvero l'ultimo mese utile di prosecuzione transitoria.
Disciplina transitoria
La disciplina fissata dal decreto ministeriale trova il suo completamento con la previsione all'art. 5 di disposizioni transitorie che accordano, in prima applicazione e per uniformità di trattamento, la possibilità rispettivamente di esercitare o proseguire in via transitoria l'attività in regime di deposito fiscale agli esercenti che siano incorsi anch'essi in provvedimenti di sospensione od in atti prodromici agli stessi in vigenza del novellato art. 23, comma 12, del TUA e tuttavia in attesa delle modalità attuative. Al fine di individuare i soggetti interessati dalla misura introdotta, entro il 29 giugno 2023 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), ciascun Ufficio delle dogane ha l'onere di individuare gli esercenti nei cui confronti:
- abbia adottato tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022) e il 29 maggio 2023 (data di pubblicazione del decreto ministeriale) un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/95. L'attività del deposito fiscale deve risultare sospesa alla data del 29 maggio 2023;
- abbia comunicato entro il 29 maggio 2023 (data di pubblicazione del decreto ministeriale) l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale. Il depositario autorizzato deve trovarsi, alla data del 29 maggio 2023, in costanza di esercizio dell'impianto in regime di deposito fiscale.
FONTE: Circ. ADM 9 giugno 2023 n. 15