lunedì 12/06/2023 • 06:00
Gli ETS devono perseguire finalità civiche e solidaristiche ed utilità sociale e, senza scopo di lucro, svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate dal Codice del Terzo Settore. Possono anche esercitare attività diverse sulla base di determinate e specifiche condizioni.
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Il Codice del Terzo settore (CTS) ha stabilito che una serie di realtà quali organizzazioni volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni e associazioni possono diventare Enti del Terzo settore (ETS), purché si dedichino allo svolgimento, senza fine di lucro, di una serie di attività di interesse generale, elencate nell'articolo 5 del Codice.
Il legislatore ha comunque consentito agli ETS di esercitare anche attività diverse a patto che siano rispettate una serie di condizioni.
Attività diverse
Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 107 del 19 maggio 2021 (GU n. 177 del 26 luglio 2021), ha individuato le modalità con cui gli ETS possono esercitare le attività diverse, rispettando tuttavia l'obbligo di svolgere in via esclusiva o principale quelle di interesse generale.
Principio generale è che tutte le attività devono essere eseguite dagli Enti del Terzo settore per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che sono perseguite da ciascun ETS.
Ciò vale anche per le attività diverse, indipendentemente dal loro oggetto.
L'atto costitutivo deve prevedere la possibilità per l'Ente di svolgere attività diverse che devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
Non è necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza (Ministero Lavoro, circolare n. 20 del 27 dicembre 2018).
Rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse
Il carattere secondario delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale è determinato in termini quantitativi in relazione a ciascun esercizio ovvero i relativi ricavi non devono essere superiori:
È sufficiente che una delle due condizioni sia adempiuta e l'organo amministrativo deve dare documentazione nell'ambito della relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio dell'ente.
Si specifica che l'ETS può scegliere se determinare il carattere secondario sulla base della percentuale dei ricavi rispetto alle entrate oppure rispetto ai costi e tener conto, inoltre, dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
In particolare, si può tener conto dei costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel relativo registro; il calcolo del loro apporto è determinato dall'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015.
Tra gli ulteriori costi di cui tener conto si fa riferimento anche alle erogazioni gratuite di denaro e alle cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale, nonché alla differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
Conseguenze per il mancato rispetto del carattere secondario delle attività diverse
Qualora l'Ente del terzo Settore non riesca a rispettare il rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse è tenuto a due adempimenti:
Esempio:
ESERCIZIO 2021 |
ESERCIZIO 2022 |
---|---|
Ricavi complessivi: € 100.000 Ricavi da attività diverse: € 35.000 Rapporto: 35% Percentuale di sforamento: 5% |
Ricavi complessivi: € 100.000 Ricavi da attività diverse: € 25.000 Rapporto: 25% Percentuale di rientro: 5% |
Se l'Ente non effettua quanto indicato nei punti 1) e 2), l'Ufficio del Registro Unico dispone la cancellazione dell'ETS dal registro stesso.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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