giovedì 08/06/2023 • 06:00
Anche il comparto Vigilanza Privata e Servizi di sicurezza va al rinnovo contrattuale. L’accordo decorre dal 1° giugno 2023 fino al 31 maggio 2026. A livello economico l’intesa prevede, a regime, un aumento pari a 140 euro.
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Il contratto collettivo nazionale di lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (ex Servizi Fiduciari), rinnovato in data 30 maggio 2023, viene siglato tra le Associazioni imprenditoriali del settore UNIV e ANIVP, assistite da CONFCOMMERCIO, ASSIV (CONFINDUSTRIA), LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI con i sindacati di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL.
Il CCNL era scaduto il 31 dicembre 2015 e pertanto viene rinnovato dopo quasi 7 anni e mezzo. I dipendenti a cui si applica il CCNL sono più di 100.000 lavoratori. Da segnalare, nello stesso ambito di applicazione, almeno due altri contratti collettivi: quello sottoscritto in data 17 gennaio 2022 da Unilavoro PMI e Confsal Fisals e quello firmato da Anpit e Cisal Sinalv.
Che i firmatari dell’intesa avessero bisogno urgente di sottoscrivere l’intesa lo dimostra il testo di rinnovo reso disponibile dalle parti, che consta di sole 3 pagine. Dalle dichiarazioni pubbliche e dalle critiche ricevute da altri sindacati, che vedremo subito dopo, capiremo meglio le peculiarità del settore e del momento; intanto analizziamo i principali punti che caratterizzano il rinnovo.
La parte normativa
Nell’accordo di rinnovo si dichiarano raggiunte intese circa la validità e la sfera di applicazione, attività sindacali, tutela della genitorialità, bilateralità, periodo di prova, salute e sicurezza, permessi e congedi, previdenza integrativa, assistenza sanitaria integrativa, cambio di appalto. Si preannuncia altresì che “il testo relativo alla contrattazione integrativa sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del contratto collettivo”.
Da segnalare l’intervento sulla classificazione del personale: per quanto riguarda il settore delle guardie particolari giurate (GPG) il periodo di permanenza nei livelli VI e V passa dagli attuali 24 a 18 mesi di durata, consentendo evidentemente un passaggio di livello in tempi più rapidi, mentre, per i servizi di sicurezza, dal 1° giugno 2023, viene eliminato il livello “F” e la permanenza nel livello “E” passa dagli attuali 12 a 18 mesi.
La parte economica
L’aumento contrattuale è pari a 140 euro mensili a regime, da calcolarsi sul IV livello GPG e sul livello “D” dei servizi di sicurezza, da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento, attraverso l’erogazione in 5 tranches: 50 euro da giugno 2023, 25 euro da giugno 2024, 25 euro da giugno 2025, 20 euro da dicembre 2025, 20 euro da aprile 2026. La massa salariale mossa dall’accordo di rinnovo, secondo le organizzazioni sindacali, è pari a 3.330 euro.
Per il solo settore GPG, suddivisa in tre tranches (135 euro a settembre 2023, 135 euro a settembre 2024, 130 euro a settembre 2025), viene prevista una “una tantum” complessiva di 400 euro.
A decorrere dalla data dell’accordo, inoltre, l’elemento di copertura economica erogato ai sensi degli artt. 109 e 24 sezione servizi fiduciari del CCNL, pari a € 20 mensili, cessa di essere erogato.
Particolarmente rilevante per capire il contesto dell’accordo di rinnovo è la cosiddetta nota di raccordo: “...le parti, in considerazione dell’urgenza di aggiornare i livelli retributivi in ragione del lungo periodo di carenza contrattuale non più sostenibile e dell’elevata conflittualità, concordano di consolidare i parametri attualmente acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che considerino le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche …”.
Alcune considerazioni finali
Se ovviamente i sindacati firmatari dichiarano soddisfazione per l’intesa raggiunta, le parole usate dal sindacato USB contro il rinnovo del CCNL sono particolarmente pesanti: “... si tratta solo di elemosina, …con un rinnovo di 140 euro a cui andrà anche sottratta l’indennità di vacanza contrattuale… non si compensa nemmeno l’inflazione …un risultato a dir poco ridicolo e, allo stesso tempo, scandaloso”.
Secondo il giornale Il Fatto Quotidiano “è stato rinnovato il peggior CCNL d’Italia con soli 28 cent in più l’ora …partendo da una base di 650 euro netti mensili …con un contratto che vale fino a 4,60 euro lordi orari e che si è diffuso a macchia d’olio nelle università, nei musei, nei ministeri, con forzature atte ad applicarlo ad attività che poco hanno a che fare con la vigilanza non armata, in sostituzione del già povero contratto multiservizi …”.
La questione riapre il dibattito sulla necessità o meno di una legge sul salario minimo, tenendo conto che il tema è da qualche anno anche sotto la lente di ingrandimento della Magistratura, per possibili violazioni dell’art.36 della Costituzione. Per tutte, la sentenza n.673/2022 del Tribunale di Milano, che si esprime rispetto alla non adeguatezza dei minimi salariali previsti dal CCNL Istituti di Vigilanza -Parte speciale Servizi fiduciari: “…In conclusione, la retribuzione base sancita dall’art.23 del CCNL Vigilanza Servizi Fiduciari applicato ai ricorrenti risulta non congrua alla luce del precetto costituzionale (art.36 C.) sia perché inferiore a quella garantita da altri CCNL similari per i corrispondenti livelli di inquadramento e in particolare il CCNL Multiservizi in precedenza applicato ai lavoratori da altri datori di lavoro, sia perché inferiore al tasso soglia povertà stimato dall’ISTAT. Pertanto, si accerta e dichiara la illegittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata-Parte speciale Servizi Fiduciari. Quanto alle conseguenze va osservato che è principio di legittimità ripetutamente enunciato quello per cui il giudice può discostarsi in melius dai parametri collettivi applicati là dove riscontri che il trattamento economico (inteso come retribuzione base e non comprensivo degli altri istituti contrattuali, quali le mensilità aggiuntive) determinato dalle parti sociali sia in concreto contrastante con il precetto costituzionale sancito dall’art.36 C. e può assumere come criterio orientativo un contratto collettivo nazionale (o aziendale) non vincolante per quel determinato rapporto di lavoro, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione utilizzati in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione ( cfr. per tutte Cassazione n.20452/2018, Cassazione n.19467/2007) ”.
Fonte: Rinnovo CCNL Vigilanza privata e servizi di sicurezza 30 maggio 2023
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