giovedì 08/06/2023 • 06:00
Il Decreto Alluvione introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed ai lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Tra le varie misure se ne segnalano alcune per le imprese agricole, particolarmente danneggiate dagli eventi calamitosi.
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L'art. 12 DL 61/2023 introduce delle misure di sostegno a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel mese di maggio 2023 e detta regole per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022.
I soggetti ammessi
La norma, al comma 1, amplia la possibilità di accedere agli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, di cui al D.Lgs. 102/2004, alle imprese agricole in possesso di specifici requisiti. Le misure riguardano, infatti, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola. Vi rientrano, quindi, le imprese che svolgono le attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse. Si ricorda che per “attività connesse” si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Le imprese in questione devono, inoltre:
La misura di sostegno e l'avvio della procedura
Come anticipato, le imprese che rispettano i requisiti prima visti possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 D.Lgs. 102/2004.
Spetta alle Regioni competenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 D.Lgs. 102/2004, attuare la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti. Le Regioni deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni (elevabile a 90 in presenza di motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale) dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere ed il relativo fabbisogno di spesa. Il MASAF, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. È prevista poi la possibilità per le Regioni di richiedere un'anticipazione per erogare le prime risorse alle imprese agricole, necessarie per far fronte alle somme urgenze e garantire la continuità produttiva; l'importo complessivamente erogabile a titolo di anticipazione deve essere contenuto nei limiti del 20% della dotazione; il MASAF provvede ad erogare l'anticipazione tenendo conto del fabbisogno comunicato dalle Regioni.
Il comma 3 dell'articolo 12 individua i soggetti competenti per il ricevimento e l'istruttoria delle domande: in particolare, le regioni e le province autonome restano competenti per i danni alle strutture aziendali e per le infrastrutture interaziendali, mentre per i danni alle produzioni agricole interviene il soggetto gestore AGRICAT. Il riparto delle somme disponibili viene effettuato sulla base del fabbisogno risultante dall'istruttoria delle domande presentate.
I ristori per la siccità
L'articolo 12 del Decreto alluvioni, con il comma 6, prevede anche delle regole per la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni da siccità nel 2022. L'art. 13 DL 115/2022 consentiva alle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, danneggiate dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di accedere ai contributi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 D.Lgs. 102/2004.
Gli aiuti devono essere concessi entro il 30 giugno 2023 e, con la norma in esame, viene previsto di procedere alla ripartizione senza l'intesa della Conferenza Stato regioni, in quanto richiederebbe tempi incompatibili con la scadenza del 30 giugno. Il successivo comma 7 prevede la ripartizione delle somme nel seguente modo: il 40% sulla base viene ripartito del fabbisogno delle domande istruite, il restante 60% viene ripartito sempre sulla base del fabbisogno delle domande istruite, ma riservato a quelle Regioni e Province autonome dove nel periodo considerato è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022.
La raccolta di prodotti legnosi
Il comma 9, infine, prevede una norma finalizzata a contenere i consumi energetici, a promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché a prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne. Ciò viene perseguito consentendo agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
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