giovedì 08/06/2023 • 06:00
Il Decreto Alluvione ha previsto la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 dei termini per gli adempimenti e i versamenti previdenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL in scadenza a partire dal 1° maggio. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 61/2023, c.d. “Decreto Alluvione” in vigore dal 2 giugno, con i primi provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri del 23 maggio.
Il decreto, per far fronte l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ha previsto la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023, di versamenti e adempimenti tributari, nonché i termini relativi agli adempimenti, ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Con questo provvedimento il Governo ha stanziato oltre due miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso, l'assistenza alle popolazioni ed alle aziende colpite al fine di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale e progettare la fase della ricostruzione.
Sospensioni
Il decreto all'articolo 1 introduce e disciplina la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti che al 01 maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori alluvionati indicati nell'allegato 1 del decreto.
La sospensione interesserà i versamenti tributari in scadenza nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Inoltre, per il medesimo periodo saranno sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL. La sospensione opererà anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte riguardanti sia lavoro dipendente che assimilato, alle trattenute relative ad addizionali regionali e comunali all'Irpef, operate dai soggetti interessati in qualità di sostituti d'imposta.
Analoga sospensione riguarderà sia i termini degli adempimenti tributari sia i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi. Ad esempio, in riferimento ai contributi saranno sospesi i termini di invio del modello Uniemens relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ripresa versamenti e adempimenti
Versamenti e adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 20 novembre 2023. Conseguentemente, nel periodo di sospensione, non troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti ed ai versamenti sospesi. Non è contemplata la possibilità di pagare in forma rateale ma solo in unica soluzione e in caso di versamento non si procederà al rimborso.
Schema riassuntivo |
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Destinatari: tutti i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza/sede legale/sede operativa nei territori elencati nel decreto. |
Periodo di sospensione: dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. |
Versamenti: sono sospesi i termini dei versamenti tributari nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali Inps e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail. La sospensione si applicherà anche ai versamenti delle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'Irpef. |
Cartelle di pagamento e definizioni agevolate: la sospensione per il periodo indicato interesserà anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, le ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali, nonché gli atti di accertamento esecutivo. Interessati dalla sospensione anche i versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti per la rottamazione delle cartelle c.d. “rottamazione-quater”. |
Adempimenti tributari: sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. |
Ripresa dei versamenti: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti di riscossione esattoriale ed alle ingiunzioni di pagamento riprenderanno a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. |
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