giovedì 01/06/2023 • 06:00
Con una circolare pubblicata ieri, l'INPS illustra le modifiche che hanno interessato i benefit di cui all'articolo 51, comma 2, del TUIR, e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale.
redazione Memento
L'INPS, con la Circolare pubblicata ieri, illustra le modifiche che hanno interessato i benefit di cui all'articolo 51, comma 2, del TUIR, e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale. Nell'ottica di rafforzamento e incremento della produttività del sistema economico nazionale, il legislatore è intervenuto in diverse occasioni in materia di welfare aziendale e di premi di risultato cercando di favorire l'interesse dei lavoratori alla compartecipazione dei risultati aziendali e di implementare forme di organizzazione flessibili e indirizzate al raggiungimento dell'incremento della competitività. Detti interventi normativi si sviluppano sia nell'ambito di disposizioni specifiche e organiche, sia in raccordo con provvedimenti che regolano istituti diversi e solo in parte riconducibili alla disciplina del welfare aziendale. Da ultimo, l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, l'elevazione da 258,23 euro a 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Pertanto, con riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall'altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente. L'Istituto ricorda che è stata stabilita la totale assoggettabilità ai fini contributivi dell'analoga misura del c.d. bonus carburante prevista per il 2023, che consente la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, i quali, pertanto, restano esclusi ai soli fini della imposizione fiscale. Le fattispecie descritte si inscrivono nel solco della disciplina dettata dal legislatore in materia di welfare aziendale, il quale si sostanzia nell'attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa, e che è stato interessato da una serie di interventi a opera della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), nonché della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018). Sulla base delle disposizioni del TUIR, alcune opere, servizi ed erogazioni, in deroga al principio della onnicomprensività del reddito e in considerazione della loro connotazione di particolare rilevanza sociale, godono di un regime fiscale e contributivo di favore non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente. FONTE: Circ. INPS 31 maggio 2023 n. 49
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