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lunedì 05/06/2023 • 11:35

Fisco VERSIONE ITALIANA

Regime IOSS: verso l’abolizione della soglia di € 150

La proposta di modifica della direttiva IVA (COM(2023) 262 final, 17.5.2023 – European Commission) è volta ad intervenire sullo schema IOSS, eliminando la soglia dei 150 euro. Quali scenari futuri si potranno aprire?

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Regime IOSS: la soglia di € 150

Con la proposta di riforma del quadro doganale si vuole eliminare la soglia di 150 EUR che attualmente limita l'applicazione dell'IOSS alle vendite a distanza di merci importate di importo non superiore a 150 EUR. Tale proposta introduce il concetto di "presunto importatore", che è qualsiasi persona coinvolta nelle vendite a distanza di beni da importare da territori terzi o paesi terzi e che è autorizzata ad utilizzare lo IOSS. Tali persone contrarranno un'obbligazione doganale quando il pagamento per la vendita a distanza sarà accettato e potranno applicare un "trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza" nella determinazione del valore in dogana appropriato.

In base al trattamento tariffario semplificato, l'importatore presunto potrà così applicare una delle tariffe "bucket" al valore in dogana ed avrà quindi tutte le informazioni necessarie, compresi i dazi dovuti in ragione dell'importazione, per calcolare correttamente l'imponibile su cui applicare l'IVA. Così la Commissione ha ritenuto opportuno modificare la Direttiva IVA del Consiglio eliminando la soglia di 150 EUR che si applica all'IOSS.

Lo scopo dell'eliminazione della soglia IOSS di 150 EUR è quello di giungere ad un'unica registrazione IVA nell'Unione, consentendo agli operatori registrati IOSS di dichiarare e versare l'IVA dovuta su tutte le loro cessioni ammissibili di beni IOSS, indipendentemente dal loro valore. Sebbene la soppressione della soglia IOSS non dipenda dall'attuazione delle riforme doganali, “puntellerà” la riforma del quadro doganale siccome massimizzerà i vantaggi relativi alle semplificazioni che si andranno a concretizzare per il calcolo dell'IVA relativa alle vendite a distanza di merci importate.

In qualità di presunto importatore, un commerciante registrato IOSS disporrà di tutte le informazioni necessarie per calcolare l'importo corretto dell'IVA pagabile su tutte le vendite a distanza di merci importate. Questa misura contribuirà quindi anche a prevenire la sottovalutazione in relazione alle vendite a distanza di merci importate in quanto l'importo corretto dell'IVA sarà riscosso al momento della fornitura, ovvero quando viene accettato il pagamento per l'operazione di commercio elettronico.

Inoltre, la presente proposta mira a ridurre ulteriormente l'onere di conformità a carico dei professionisti che effettuano vendite a distanza di merci importate estendendo anche la semplificazione nota come "regime speciale".

Quando sono soddisfatte determinate condizioni, le disposizioni speciali consentono agli operatori postali, ai corrieri espressi, agli spedizionieri doganali e agli altri operatori che compilano le dichiarazioni doganali di importazione per conto del cliente di dichiarare e versare mensilmente l'IVA riscossa su tali importazioni. Il regime speciale costituisce una semplificazione facoltativa e si applica, a determinate condizioni, all'importazione di beni con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, esclusi i prodotti soggetti ad accisa. In base a questa proposta sarà soppressa anche la soglia di 150 EUR, che attualmente si applica al regime speciale. Questa iniziativa alleggerirà ulteriormente l'onere di conformità e i costi associati all'importazione di merci superiori a 150 EUR.

Oltre alla semplificazione IOSS e alle agevolazioni, il pacchetto e-commerce prevedeva anche la presunta responsabilità dei marketplace e delle piattaforme, laddove agevolino le vendite a distanza di beni importati nell'UE con un valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Il regime dei fornitori è una riforma fondamentale volta a mitigare il rischio di mancato pagamento dell'IVA. Laddove si applica questo regime, i singoli venditori sui marketplace non sono tenuti a registrarsi ai fini IVA in relazione alle forniture coperte dalla regola del fornitore presunto. Questa particolare misura rimuove l'onere di conformità per i venditori che operano tramite i marketplace. Rafforza inoltre la conformità in quanto semplifica gli obblighi IVA di migliaia di venditori sottostanti considerando il mercato come la persona tenuta a dichiarare e pagare l'IVA dovuta su tali forniture. Questa iniziativa proponeva l'abolizione della soglia di 150 EUR per ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione del regime dei fornitori presunti in modo da coprire tutte le vendite a distanza di merci importate nell'UE, indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza, la presente proposta mira anche a ridurre l'onere di conformità per i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di merci importate nell'UE tramite i mercati, il che è in linea con gli obiettivi principali della proposta sull'IVA nell'era digitale (ViDA).

Sulla scia delle riforme del commercio elettronico in materia di IVA, nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta sull'IVA nell'era digitale (ViDA), come annunciato nel piano d'azione 2020 per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa.

L'attuale proposta mira ad adeguare ulteriormente il quadro IVA dell'UE ampliando la gamma di forniture coperte dal regime IOSS, regime speciale e fornitore presunto. In base a questa proposta, l'IOSS potrebbe essere utilizzato per dichiarare e versare l'IVA dovuta su tutte le vendite a distanza di merci importate nell'UE, indipendentemente dal loro valore, ma esclusi i prodotti soggetti ad accise, che rimangono esclusi dal regime. Allo stesso modo, sia il regime speciale che il regime del presunto fornitore saranno prorogati rimuovendo la soglia di 150 euro, che attualmente ne limita l'applicazione e l'efficacia. Questa iniziativa rafforzerà ulteriormente il concetto di un'unica partita IVA nell'UE. Pertanto, la presente proposta è coerente con la proposta ViDA e con il suo obiettivo di ridurre l'onere di conformità per i soggetti passivi, in quanto eliminerà i molteplici obblighi di registrazione che le persone che effettuano vendite a distanza di beni importati superiori a 150 EUR potrebbero altrimenti dover affrontare.

Modifiche alla direttiva 2006/112/CE

La proposta di modifica della Direttiva IVA toccherà tre articoli, in dettaglio:

All'articolo 14 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se un soggetto passivo facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica come un mercato, una piattaforma, un portale o mezzi simili, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto tali beni lui stesso.".

All'articolo 369 terdecies, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini della presente sezione, le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi non comprendono i prodotti soggetti ad accisa.”.

L'articolo 369sexvicies è sostituito dal seguente:

“Qualora per l'importazione di merci, ad eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, non si utilizzi il regime speciale di cui alla sezione 4 del capo 6, lo Stato membro di importazione autorizza la persona che presenta le merci in dogana per conto della persona per la quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità ad avvalersi di un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o trasporto termina in tale Stato membro”.

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Fisco ENGLISH VERSION

IOSS scheme: removing the EUR 150 threshold

The proposal to amend the VAT Directive (COM(2023) 262 final, 17.5.2023 – European Commission) is aimed at intervening on the IOSS scheme, eliminating the 150 euro thres..

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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