mercoledì 31/05/2023 • 06:00
Al via il progetto “Istruttoria assegno sociale” che mira a realizzare una piattaforma dedicata, comprendente un unico modello sia per la domanda che per l'istruttoria, con un workflow ottimizzato nella fase di verifica.
redazione Memento
Ai nastri di partenza la nuova piattaforma che consente di inviare la domanda di assegno sociale in modo più semplice rispetto al passato e abbattendone i tempi. La semplificazione, prevista dal progetto “Istruttoria assegno sociale” inserito nell'ambito delle attività di innovazione digitale legate al PNRR, prevede un unico modello sia per la domanda che per l'istruttoria e un workflow ottimizzato nella fase di verifica. Ad assicurare la riduzione dei tempi di istruttoria e di liquidazione saranno due novità: da un lato, l'inserimento da parte dell'istante dei propri dati anagrafici e reddituali e, dall'altro, l'automazione della verifica degli stessi. Nuova piattaforma La piattaforma è stata rilasciata in via sperimentale lo scorso 30 maggio dall'INPS solo con riguardo alla fase di presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino. Successivamente, al termine della fase di sperimentazione, verrà estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati. Nel dettaglio, l'accesso alla piattaforma è disponibile sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente tramite la pagina dedica all'assegno sociale. L'accesso avviene tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al Contact center. Presentazione dell'istanza Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l'autenticazione con la propria identità digitale, l'interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda. La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell'età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese. La nuova procedura compila in modo automatico, a seguito dell'inserimento del codice fiscale, i dati relativi a cittadinanza, residenza e trattamenti erogati dall'INPS. Tali informazioni possono essere accettate o modificate dall'interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell'Istituto. Devono invece essere inserite, obbligatoriamente, le seguenti informazioni: Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”, qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente, occorre indicare gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero). Nell'ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo). Cittadini extracomunitari, in attesa che entri in vigore l'autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso Occorre altresì allegare la documentazione che giustifica l'eventuale permanenza all'estero ai fini del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato (si ricorda che i criteri di computo del periodo decennale, nonché le ipotesi di interruzione dello stesso sono definiti dalla Circ. INPS 12 dicembre 2022 n. 131). In via facoltativa, invece, può essere inserita, nella pagina relativa alla compilazione dei dati reddituali, la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili. Fonte: Mess. INPS 30 maggio 2023 n. 2003
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