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lunedì 05/06/2023 • 06:00

Caso Risolto Riorganizzazione aziendale

Familiare con disabilità e limiti al trasferimento

La Legge 104/92 riconosce al lavoratore che assista un familiare con disabilità in situazione di gravità il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, salvo che il datore di lavoro provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'azienda Alfa, con sede legale ed operativa a Roma, opera nel settore della logistica e dei trasporti terrestri e marittimi. Nel corso di una riorganizzazione aziendale, l'azienda decide di cessare l'attività di logistica e trasporti terrestri, incrementando i trasporti marittimi. In attuazione di questo piano apre un nuovo magazzino nella città di La Spezia, istituendo una nuova unità produttiva e dismette quello sito nella sede operativa di Roma, sede di assunzione dei dipendenti. In ragione di tanto, insorge l'esigenza produttiva di trasferire nella città di La Spezia i dipendenti addetti al magazzino, fra cui Tizio, assunto con la qualifica di responsabile di magazzino, che ha ottenuto dall'Inps il riconoscimento del diritto a beneficiare dei permessi di cui alla Legge 104/92 per prestare assistenza alla madre invalida. In particolare, la madre del lavoratore presenta una limitazione della deambulazione e della stazione eretta prolungata; inoltre, il dipendente non è l'unico familiare in grado di prestare assistenza continuativa alla madre. Ci sono limiti al trasferimento di quest'ultimo? Il dipendente in questione deve prestare esplicito consenso? Quadro normativo L'art. 33, c. 5, Legge 104/92 riconosce al lavoratore che assista un familiare con disabilità in situazione di gravità il diritto a scegliere, ov...

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