giovedì 01/06/2023 • 06:00
In tema di detrazioni da Superbonus, qualora il modello 730 precompilato venga corretto direttamente dal contribuente non occorre l’apposizione del visto di conformità.
Non è necessario apporre il visto di conformità sul modello 730 precompilato, qualora lo stesso venga modificato dal contribuente e da questi presentato. Il tema del visto di conformità è una questione importante nell'ambito della compilazione e del successivo invio dei modelli dichiarativi, soprattutto alla luce della sua necessità per gli interventi edili che danno diritto al riconoscimento del Superbonus, disciplinato dall'art. 119 DL 34/2020, come più volte successivamente modificato. 730 e visto di conformità La norma sul visto di conformità è contenuta, con riferimento alle agevolazioni fiscali in campo edile, all'interno sia del citato art. 119 DL 34/2020, sia all'interno dell'art. 121, del medesimo decreto, ove viene sostanzialmente disposto che per l'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, qualsiasi sia il credito oggetto dell'opzione stessa, deve essere rilasciato il visto di conformità da uno dei soggetti a ciò abilitati, mentre nel solo caso del Superbonus il visto di conformità deve essere rilasciato anche in presenza di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Ragionando, quindi, al contrario, per l'utilizzo direttamente in dichiarazione delle detrazioni d'imposta derivanti da interventi edili agevolati con norme diverse da quella di cui al Superbonus come, ad esempio, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis DPR 917/1986, non è richiesta l'apposizione del visto di conformità come del resto avveniva prima della introduzione della super-detrazione del 110%. Rimanendo, dunque, sul Superbonus, in presenza di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate ovvero di dichiarazione presentata tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, la norma dispone che il contribuente che intende utilizzare la detrazione da Superbonus in dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità, introducendo così una eccezione alla regola di cui si è appena detto. La risposta dell'Agenzia delle entrate Proprio con riferimento a questa ultima disposizione è stata posta, però, all'Agenzia delle entrate, nel corso di un evento del 2022 della stampa specializzata, una questione che riguarda il contribuente che detrae il Superbonus attraverso il modello 730 precompilato. È stato chiesto se nel caso in cui tale soggetto dovesse modificare i dati contenuti nella dichiarazione relativi allo stesso Superbonus o ad altri quadri, sia costretto alla richiesta del rilascio del visto di conformità avvalendosi di un CAF o di un professionista abilitato, che sia assorbente anche di quello specifico richiesto per il Superbonus. Facendo presente che la risposta a tale quesito è stata pubblicata all'interno del sito dell'Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alle FAQ, a tale riguardo l'Agenzia stessa, ricordando dapprima che l'apposizione del visto di conformità per poter fruire della detrazione d'imposta relativa agli interventi rientranti nel c.d. Superbonus è esclusa qualora, come detto, la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata, ha chiarito che tale esclusione sussiste anche qualora il contribuente dovesse modificare i dati relativi alle spese ammesse all'agevolazione fiscale che sono proposti all'interno della dichiarazione precompilata, presentandola poi direttamente all'Agenzia. È bene anche ricordare, a tale proposito, che il visto di conformità rilasciato in sede dichiarativa per motivi diversi da quelli che riguardano le detrazioni derivanti dagli interventi edili agevolati di cui si è detto, è assorbente del visto di conformità da rilasciare per le detrazioni da Superbonus. Tale precisazione è stata fornita sempre dall'Agenzia delle entrate con apposita FAQ attraverso la quale è stato affermato che nel caso in cui l'apposizione del visto di conformità per la detrazione da Superbonus sia assorbita da quella relativa al visto sull'intera dichiarazione, per poter fruire della detrazione è comunque necessario che le spese che riguardano l'apposizione del visto relativo al Superbonus «siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili». Conclusioni Pertanto, in presenza, ad esempio, dell'apposizione in dichiarazione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, tale visto ha un effetto “assorbente” anche del visto da rilasciare per usufruire del Superbonus, ovviamente nei casi in cui tale visto è necessario, ma, come sopra detto, bisogna fare attenzione alla conservazione, nonché al suo controllo, della documentazione relativa al beneficio fiscale.
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Lorenzo Meroni
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