giovedì 01/06/2023 • 06:00
Il 23 aprile 2023 si rinnova il CCNL Facility Management, che si colloca nell’ambito di diversi altri contratti che rappresentano i soci lavoratori delle cooperative ma non solo. L’applicazione spazia dall’autotrasporto, alla logistica, alla manutenzione, per arrivare ai servizi di pulizie e alla ristorazione. Di particolare interesse l’istituto del ristorno destinato ai soci lavoratori.
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L’accordo di rinnovo del CCNL Facility Management ed affini delle piccole e medie imprese dell’artigianato e della cooperazione viene sottoscritto in data 23 aprile 2023 tra l’ADLI (Associazione Datori Lavoro Italiani) e FAMAR CIU UNIONQUADRI.
Il CCNL entra in vigore dal 1° maggio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026, con una vigenza pertanto pari a tre anni e sette mesi, anziché i canonici tre.
L’intesa è composta da ventinove titoli, cento articoli e settantuno pagine.
La premessa e il campo di applicazione
Le parti si soffermano a lungo sul contesto generale di riferimento nel documento scritto che anticipa il contratto vero e proprio, ma quello che colpisce è la premessa e il campo di applicazione.
La premessa parte ricordando la mancata applicazione dell’art. 39 della Costituzione e il fatto che “la natura privatistica dei contratti collettivi ha come conseguenza che essi si applicano solo agli iscritti alle associazioni stipulanti, cioè solo ai soggetti che hanno conferito all’associazione il potere di rappresentanza per la redazione del contratto collettivo”, per arrivare a sancire il principio che “una quota non trascurabile degli utili aziendali sarà destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza ….e al contempo verrà ripartita tra i lavoratori quale retribuzione per i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro”. In altre parole, viene sancito il principio che avrà un ruolo centrale l’affiancamento all’azienda di tipo tradizionale quella cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di sé stesso, che non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio. Le parti firmatarie ricordano che la legge 142/2001 prevede espressamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e azienda: quello associativo e quello di lavoro e sottolineano come, con la riforma prevista dalla legge 30/2003, prevalga addirittura il rapporto associativo nell’economia del contratto.
La conseguenza del ragionamento è che “considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva e parziale della figura medesima …. e pertanto il contratto prevede l’erogazione del c.d. ristorno, come retribuzione aggiuntiva facente integralmente parte del trattamento economico complessivo.
In questo contesto, il contratto intende porsi come riferimento per disciplinare i rapporti di lavoro posti in essere dalle aziende che svolgono, per conto terzi, numerosissime attività, che vengono descritte in ben 16 punti: autotrasporto, logistica, manutenzione, gestione impianti, servizi ausiliari e di ristorazione, facchinaggio, guardiania e portierato, pulizie, alberghi, ecc.
La parte normativa
Lo sviluppo del nuovo CCNL è quello classico e ben strutturato: nei ventinove titoli sono presenti e sviluppati i livelli di contrattazione, i diritti sindacali e di associazione, igiene ed ambiente di lavoro, assunzioni, mansioni, declaratorie e classificazione del personale, orario di lavoro, permessi, ferie, congedi, indennità, codice disciplinare, cessazioni, ecc.
Di particolare rilievo rispetto ad altri contratti è la figura del “jolly”, ovvero del lavoratore polivalente a cui ricorre l’azienda quando non viene assegnata una specifica mansione, con l’obiettivo di adibirlo sistematicamente a compiti tecnicamente diversi su più fasi dell’intero ciclo di produzione. Il contratto prevede espressamente che rientrano in questa figura anche quei lavoratori dipendenti che vengono impiegati con più mansioni, anche di livelli differenti e tecnicamente diverse, purché il dipendente/socio sia inquadrato tra il 3 e il 5 livello.
La parte economica
L’art.77 del CCNL disciplina la retribuzione, distinguendo due fattispecie:
Categoria |
Coefficiente |
Dal 1/05/2023 |
Dal 1/05/2024 |
Dal 1/05/2025 |
Dal 1/05/2026 |
---|---|---|---|---|---|
Quadro |
180 |
1.890,00 |
1.935,00 |
1.980,00 |
2.025,00 |
I |
155 |
1.627,50 |
1.666,25 |
1.705,00 |
1.743,75 |
II |
150 |
1.575,00 |
1.612,50 |
1.650,00 |
1.687,50 |
III |
135 |
1.417,50 |
1.451,25 |
1.485,00 |
1.518,75 |
IV |
125 |
1.312,50 |
1.343,75 |
1.375,00 |
1.406,25 |
V |
120 |
1.260,00 |
1.290,00 |
1.320,00 |
1.350,00 |
VI |
113 |
1.186,50 |
1.214,75 |
1.243,00 |
1.271,25 |
VII |
108 |
1.134,00 |
1.161,00 |
1.188,00 |
1.215,00 |
VIII |
100 |
1.050,00 |
1.075,00 |
1.100,00 |
1.125,00 |
Categoria |
Coefficiente |
Dal 1/05/2023 |
Dal 1/05/2024 |
Dal 1/05/2025 |
Dal 1/05/2026 |
---|---|---|---|---|---|
Quadro |
180 |
2.304,00 |
2.340,00 |
2.385,00 |
2.430,00 |
I |
155 |
1.984,00 |
2.015,00 |
2.053,75 |
2.092,50 |
II |
150 |
1.920,00 |
1.950,00 |
1.987,50 |
2.025,00 |
III |
135 |
1.728,00 |
1.755,00 |
1.788,75 |
1.822,00 |
IV |
125 |
1.600,00 |
1.625,00 |
1.656,25 |
1.687,50 |
V |
120 |
1.536,00 |
1.560,00 |
1.590,00 |
1.620,00 |
VI |
113 |
1.446,40 |
1.469,00 |
1.497,25 |
1.525,50 |
VII |
108 |
1.382,40 |
1.404,00 |
1.431,00 |
1.458,00 |
VIII |
100 |
1.280,00 |
1.300,00 |
1.325,00 |
1.350,00 |
Nel primo caso, prendendo a riferimento un V livello (su VIII previsti), la retribuzione complessiva passa da € 1.260 (con l’aumento del 1° maggio 2023) ad € 1.350 (dal 1° maggio 2026), con un incremento complessivo, suddiviso in quattro tranches, di 90 euro.
Nel secondo caso, sempre per il medesimo livello inquadramentale, la retribuzione conglobata passa da € 1.536 (dal 1° maggio 2023) ad € 1.620 (dal 1° maggio 2026), incrementando, con le medesime modalità di cui sopra, di € 84.
A regime, pertanto, la differenza tra le due fattispecie si attesta su € 270/mese, che potrà essere compensata dal c.d. ristorno, previsto per il socio lavoratore dipendente. Riportiamo integralmente quanto previsto dalla voce ristorno: “… fa parte delle logiche moderne della contrattazione e rappresenta il risultato dello scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci in proporzione sia alla qualità che alla quantità del lavoro prestato. Questo elemento aggiuntivo ricade nella misura in cui sia collegato ad un miglioramento della produttività riconosciuto dalla cooperativa che rientra ai fini contributivi nel disposto dell’art.4 punto II della Legge n. 142/2001 e per quelli fiscali nella detassazione nei modi e nei limiti previsti dalle norme vigenti. Il ristorno non può essere previsto in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi integrativi alle retribuzioni medesime che potrà essere anticipato in previsione anche a ratei mensili”.
Fonte: CCNL Facility Management accordo 23 maggio 2023
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