venerdì 26/05/2023 • 12:42
L'Agenzia delle Entrate, con la sintesi n. 1 del 25 maggio 2023, ha chiarito quale sia il trattamento fiscale degli accordi di investimento, assimilandoli alle azioni. Infatti, la partecipazione immediata alle perdite e prospettica agli utili della società emittente esprime chiaramente la natura partecipativa degli strumenti "convertendi".
redazione Memento
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Con la sintesi n. 1 del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli accordi di investimento sono assimilabili alle azioni.
Si ricorda che si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari che hanno una remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari partecipativi sono stati emessi (art. 44 DPR 917/86). In particolare, ai fini dell'assimilabilità alle azioni, tale connessione con i risultati dell'emittente deve riguardare sia l'an che il quantum delle somme o dei proventi corrisposti ai sottoscrittori a titolo di remunerazione dell'investimento (Circ. AE 16 giugno 2004 n. 26/E).
Nel caso di specie, la partecipazione immediata alle perdite e prospettica agli utili della società emittente esprime chiaramente la natura partecipativa degli strumenti "convertendi" in esame e, dunque, la loro assimilabilità alle azioni ai fini dell'individuazione del regime tributario applicabile. Dai modelli utilizzati emerge, altresì, che l'apporto eseguito dal sottoscrittore degli strumenti "convertendi" non ha altra prospettiva all'infuori dell'acquisizione della qualità di socio dell'emittente. Tale apporto ha, dunque, natura di capitale di rischio, erogato a fronte dell'aspettativa di avere accesso ai risultati positivi generati in seguito.
Per questi motivi, per la società l'incasso delle somme di denaro messe a disposizione degli investitori non ha un effetto reddituale, atteso che si tratta nella sostanza di un apporto (art. 88 c. 4 DPR 917/86). Anche l'interesse figurativo non ha natura reddituale, pertanto è irrilevante ai fini IRES e non può costituire una forma di remunerazione attribuibile al possessore dei titoli partecipativi. Con riferimento al regime IRAP, gli apporti, gli interessi figurativi, l'attribuzione non proporzionale di azioni, l'eventuale mancata conversione degli accordi, avendo contenuto meramente patrimoniale e non facendo emergere a conto economico componenti redditualmente rilevanti, non incidono sulla determinazione della base imponibile.
Per gli investitori, gli accordi trovano collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie. L'apporto effettuato è da considerarsi fiscalmente privo di rilevanza reddituale ai fini IRES e IRAP e la svalutazione degli strumenti "convertendi" è fiscalmente irrilevante. Ai fini IRAP, avendo apporti, interessi figurativi, attribuzione non proporzionale di azioni, svalutazioni/rivalutazioni e mancata conversione u contenuto meramente patrimoniale e non facendo emergere a conto economico componenti redditualmente rilevanti, non si producono effetti rilevanti sulla determinazione della base imponibile.
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