venerdì 26/05/2023 • 11:39
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 25 maggio 2023, ha evidenziato che l'aliquota ridotta dell'accisa sul gasolio commerciale non si applica all'attività di trasporto occasionale, sia essa svolta da imprese pubbliche o private.
redazione Memento
Con la sentenza n. 104 del 25 maggio 2023, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'aliquota ridotta dell'accisa sul gasolio commerciale si applica solo al trasporto regolare o di linea, mentre è esclusa l'attività di trasporto occasionale, sia essa svolta da imprese pubbliche o imprese private. In caso di "doppia attività" di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, le imprese beneficiano dell'agevolazione fiscale esclusivamente per la porzione di attività dedicata al trasporto regolare. La mancata agevolazione del trasporto occasionale risponde alla ratio per cui solo quello regolare costituisce una tipologia di trasporto ad alta intensità, che da un lato incontra particolari esigenze dei lavoratori e degli utenti e, dall'altro, normalmente permette una sistematica diminuzione del traffico e quindi del conseguente inquinamento ambientale. La questione di illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 41 Cost. era stata sollevata sull'art. 24 ter c. 2 lett. b D.Lgs. 504/95 dalla CTP di Pescara, relativamente all'ambito soggettivo a cui si applica l'aliquota ridotta gravante sul gasolio commerciale, dal momento che crea una evidente disparità di trattamento tra imprese pubbliche e private, limitando la libertà di iniziativa economica di quest'ultime non estendendo anche ad esse il regime di favore. La questione è sorta nel corso di un giudizio riguardante un avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di un'impresa individuale, esercente attività di autotrasporto con noleggio di autobus con conducente per il recupero di somme indebitamente restituite; l'attività di trasporto dell'impresa non veniva ricondotta dai verificatori ad alcuna delle fattispecie previste dall'art. 24 ter . La questione non è fondata, dal momento che all'impresa in questione è stato negato l'accesso all'agevolazione poiché si trattava di noleggio con conducente e quindi di trasporto di persone occasionale; ciò che rileva, dunque, non è la natura del soggetto, pubblica o privata, ma la tipologia del trasporto effettuato. Si ricorda, infatti, che la disciplina prevede che i seguenti soggetti possono accedere all'agevolazione: enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario. Fonte: C.Cost. 25 maggio 2023 n. 104
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