martedì 30/05/2023 • 06:00
La Cassazione, con la sentenza 2 maggio 2023 n. 11375, si è espressa sul rapporto tra società a partecipazione pubblica ed il proprio organo amministrativo ribadendo che anche in suddette società i principi e le norme di corporate governance sono quelle del diritto commerciale, riconducibili al codice civile e slegate dall'esercizio di un pubblico potere.
Ascolta la news 5:03
La Corte di Cassazione, con la sentenza 2 maggio 2023 n. 11375, si è recentemente espressa sul rapporto tra società a partecipazione pubblica (“Società Pubblica”) ed il proprio organo amministrativo.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che anche nelle società a partecipazione pubblica i principi e le norme di corporate governance sono quelle del diritto privato commerciale, riconducibili pertanto al codice civile e slegate dall'esercizio di un pubblico potere.
Questione di fatto
A differenza di molti casi decisi dalla Suprema Corte in cui la vicenda focale è quasi sempre quella di diritto, nel caso che ci occupa già la questione di fatto è connotata da aspetti non consueti e, a tratti, particolarmente interessanti. Si tratta, infatti, della nomina a Presidente del CdA di una Società Pubblica di un professionista revocato (“Professionista”) prima ancora dell'accettazione della carica, pertanto non formalizzatasi.
L'incarico non era stato accettato dal Professionista né iscritto nel registro delle Imprese, ed era stato, quindi, revocato con ordinanza dell'ente pubblico, con la quale era stata contestualmente nominata altra persona nella qualità di Presidente. Il Professionista non aveva ricevuto comunicazione né della nomina né della revoca e solo successivamente a quest'ultima, dopo avere avuto conoscenza in via indiretta e casuale della vicenda, il Professionista aveva chiesto, con propria lettera e con diffida del proprio legale, chiarimenti in merito alla condotta, ritenuta illegittima, dell'ente pubblico, formulando richiesta di corresponsione degli emolumenti, a suo parere, dovuti, nonché risarcimento dei danni subiti.
Il Professionista non avendo ricevuto alcuna risposta, aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo di dichiarare la nomina a componente e Presidente del CdA imperfetta e produttiva di effetti, e, al contempo, di ritenere illegittima e, comunque, illecita in quanto senza giusta causa oltre che non motivata, la revoca diretta dell'incarico e, in conseguenza, di condannare l'ente pubblico a corrispondere gli emolumenti dovuti e a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati all'esponente, nella misura specificata negli atti di causa.
Questione di diritto
Sia il Tribunale di Roma che la competente Corte d'Appello hanno tuttavia respinto le richieste del Professionista sulla considerazione che il potere di nomina da parte dell'ente pubblico, socio unico della Società Pubblica pur espresso in forma di provvedimento amministrativo, non era estrinsecazione di un potere pubblicistico e che, in assenza di accettazione della nomina a Presidente del CdA da parte del Professionista non poteva ritenersi costituito alcun rapporto contrattuale con quest'ultimo.
Applicabilità della normativa societaria privatistica
La Suprema Corte ha quindi ribadito quanto già indicato dai primi due gradi di giudizio che, a loro volta, erano allineati alla consolidata giurisprudenza di legittimità ossia che il rapporto di amministrazione rientra a pieno titolo in ambito privatistico, in quanto la nomina e la revoca di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica (anche costituite secondo il modello delle società in house providing) da parte dell'ente pubblico debbono essere ascritte agli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzazione del modello societario e restano perciò interamente assoggettate alle regole del diritto privato commerciale proprie del modello recepito.
Secondo la Cassazione, pertanto, non vi è alcuna riconducibilità all'esercizio di un pubblico potere, come si evince chiaramente dal testo dell'art. 2449 c.c., il quale, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell'attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli, e, dall'altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall'assemblea.
Società Pubbliche: autonomia statutaria e diritto societario privato
La sentenza in parola fa, dunque, il punto su alcuni aspetti sempre più rilevanti data la crescente importanza delle Società Pubbliche nello scenario sia economico che sociale italiano.
Appare pertanto opportuno effettuare un focus su taluni aspetti ricordando come il carattere pubblicistico del socio non muta la natura di soggetto di diritto privato della Società Pubblica con conseguente applicabilità dei modelli di governo societario di diritto comune.
In estrema sintesi: il rapporto tra Società Pubblica e il suo socio pubblico è di sostanziale autonomia, rimanendo i due soggetti distinti sul piano giuridico-formale, la Società Pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggono, in tutto o in parte, le partecipazioni in quanto non assume alcun rilievo la persona dell'azionista dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale e non è consentito all'ente pubblico, mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, di incidere sullo svolgimento del rapporto partecipativo e sull'attività della società, che restano assoggettati alla disciplina privatistica.
Non si esclude, pertanto, la alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti della pubblica amministrazione, il quale è pur sempre centro di imputazione di posizioni giuridiche diverso dall'ente partecipante.
Fonte: Cass. 2 maggio 2023 n. 11375
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.