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La quattordicesima mensilità attiene all'ambito della retribuzione c.d. “differita”, vale a dire quel tipo di retribuzione che il lavoratore subordinato matura nel corso del rapporto di lavoro, ma la cui erogazione viene “differita”, appunto, in un successivo momento rispetto alla maturazione stessa. Generalmente tale momento coincide con il periodo estivo dell'anno e, proprio per tale motivo, la quattordicesima mensilità viene sovente definita “gratificazione feriale”. Al contrario di quanto accade per la tredicesima mensilità, la quattordicesima non trova una propria, specifica, disciplina nella Legge e, conseguentemente, non spetta indistintamente alla generalità dei lavoratori subordinati.  L'eventuale spettanza della quattordicesima mensilità viene, infatti, demandata alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro e, in subordine, alla contrattazione aziendale – ove presente. Per il personale retribuito in misura fissa, l'importo della quattordicesima mensilità è generalmente pari a una mensilità lorda della retribuzione del lavoratore, mentre per il personale pagato ad ore il predetto importo è calcolato moltiplicando il valore della retribuzione oraria per il divisore orario previsto dal CCNL applicato. La quattordicesima mensilità, ove prevista, spetta in base a una maturazione che – normalmen...

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