giovedì 25/05/2023 • 11:57
Lo IASB ha pubblicato i requisiti di informativa per migliorare la trasparenza degli accordi c.d. di Supply Chain Finance. Le società dovranno fornire informazioni riguardo all’ammontare dei debiti coperti dagli accordi di SCF, alle relative scadenze e alla loro classificazione in bilancio.
redazione Memento
L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato i requisiti di informativa per migliorare la trasparenza degli accordi c.d. di Supply Chain Finance (SCF) e dei loro effetti sulle passività, sui flussi di cassa e sull'esposizione al rischio di liquidità delle società. I nuovi requisiti di informativa sono la risposta dello IASB alle preoccupazioni degli investitori secondo cui gli accordi di SCF di alcune società non sono sufficientemente visibili, ostacolando l'analisi degli investitori. Le modifiche introdotte dallo IASB integrano i requisiti già presenti nei principi contabili IFRS e richiedono a una società di indicare: i termini e le condizioni dell’accordo; l'importo delle passività coperte dagli accordi di SCF, suddividendo gli importi per i quali i fornitori hanno già ricevuto il pagamento dai finanziatori e indicando la classificazione delle passività in bilancio; lo scadenzario dei pagamenti; le informazioni relative al rischio di liquidità. Come noto, gli accordi di Supply Chain Finance, diffusi in numerosi settori industriali, sono attivati su iniziativa dell’impresa acquirente beni e servizi (buyer), generalmente caratterizzata da un buono standing di credito, e vedono il coinvolgimento di una banca disposta ad assumersi l’esposizione creditizia sia verso l’impresa che verso la filiera dei fornitori (supplier) dell’impresa stessa, che traggono a loro volta beneficio dal SCF. I contratti di reverse factoring sono la tipologia più comune di SCF. Due i benefici e conseguentemente le tipologie di contratti: quelli che consentono: 1) lato fornitore/seller di incassare l’ammontare dei crediti commerciali prima della data di scadenza, e 2) lato buyer di regolare i propri debiti commerciali con una dilazione rispetto alla scadenza della fattura. Le logiche di fondo vedono imprese caratterizzate da un forte potere di acquisto che richiedono ai propri fornitori l’estensione dei termini di pagamento; taluni fornitori sono in grado di sostenere la dilazione richiesta, altri, invece, optano per un pagamento anticipato rispetto alla scadenza della fattura. Il contratto di reverse factoring stipulato dal buyer con la banca consente di conciliare le necessità del fornitore di monetizzare i propri crediti commerciali senza dover sostenere il peso della dilazione necessaria al buyer. La dilazione del debito commerciale e la modifica della controparte (non più il fornitore ma la banca) porta a valutazioni sulla natura e sulla sostanzialità delle modifiche subite dal debito commerciale che hanno indotto lo IASB a introdurre gli amendment. Secondo Andreas Barckow, presidente dello IASB, i nuovi requisiti di informativa renderanno visibile il ricorso da parte di un'azienda agli accordi di SCF e consentiranno agli investitori di prendere decisioni di investimento più informate, dimostrando in che modo tali accordi hanno influito sulle operazioni dell'azienda. Le modifiche, che interessano lo IAS 7 - Rendiconto finanziario e l'IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative, entreranno in vigore a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024. L'emendamento sarà consolidato nello IAS 7 e nell'IFRS 7 a marzo 2024. Fonte: CS IASB del 25 maggio 2023
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