Un lavoratore ricorreva in giudizio affinché venisse dichiarato nullo il trasferimento da Napoli a Bologna disposto dalla banca sua datrice di lavoro, in ottemperanza all'ordine di reintegra nel posto di lavoro conseguente alla dichiarazione di nullità del trasferimento del ramo d'azienda cui era addetto.
La Corte d'appello territorialmente competente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso del lavoratore, condannando la banca a riassegnarlo a mansioni equivalenti presso la filiale di Napoli.
Nello specifico, la Corte distrettuale:
La banca soccombente ricorreva così in cassazione, affidandosi a 2 motivi. In particolare,...
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Il trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, oltre che dalla normativa comunitaria di riferimento, è disciplinato dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 L. 428/90, che prescrive l'obbligo di una specifica procedura sind..
Marco Micaroni
- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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