In deroga al limite ordinariamente previsto dall'art. 51, c. 3, TUIR (258,23 euro), per l'anno d'imposta 2022, i Decreti Aiuti bis e Aiuti quater in successione hanno innalzato a 3.000 euro la soglia entro la quale non concorre alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e servizi prestati al lavoratore.
Analogamente, per il solo periodo d'imposta 2022, l'art. 2 DL 21/2022 conv. in Legge 51/2022, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi del citato art. 51, c. 3, TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Ricordiamo che qualora, al momento del conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo, non solo la quota eccedente. Nella determinazione dei limiti il datore di lavoro è tenuto a considerare anche i beni o i servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Facendo seguito al precedente messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, con ulteriore messaggio n. 1563 del 28 aprile 2023, l'INPS ha diramato le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contri...
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