venerdì 26/05/2023 • 06:00
Fino al 31 maggio è possibile effettuare le operazioni di conguaglio contributivo dei fringe benefit erogati ai dipendenti agricoli oltre il limite di 3.000 euro nel corso dell'anno 2022. Al riguardo l'INPS, con messaggio n. 1563/2023, ha fornito una serie di chiarimenti per i datori di lavoro.
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In deroga al limite ordinariamente previsto dall'art. 51, c. 3, TUIR (258,23 euro), per l'anno d'imposta 2022, i Decreti Aiuti bis e Aiuti quater in successione hanno innalzato a 3.000 euro la soglia entro la quale non concorre alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e servizi prestati al lavoratore.
Analogamente, per il solo periodo d'imposta 2022, l'art. 2 DL 21/2022 conv. in Legge 51/2022, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi del citato art. 51, c. 3, TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Ricordiamo che qualora, al momento del conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo, non solo la quota eccedente. Nella determinazione dei limiti il datore di lavoro è tenuto a considerare anche i beni o i servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Facendo seguito al precedente messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, con ulteriore messaggio n. 1563 del 28 aprile 2023, l'INPS ha diramato le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante da parte dei datori di lavoro agricolo con contribuzione unificata.
L'Istituto prende in considerazione:
Ipotesi di retribuzione imponibile omessa
I datori di lavoro invieranno un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza con l'indicazione dell'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022, qualora, tale importo, anche cumulando quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e/o superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno. L'incremento dell'imponibile dovrà essere denunciato all'interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”. I datori di lavoro recuperano dal lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Ipotesi di contribuzione versate in eccedenza
Per recuperare la quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione 2022 (valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai limiti previsti di 3.000 euro per i fringe benefit e/o di 200 euro per il bonus carburante) i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle Strutture INPS territoriali competenti, un'istanza di rettifica con il modello “07FB” mediante l'apposita funzionalità prevista nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, entro e non oltre il 31 maggio 2023.
Per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati occorre evidenziare l'importo della retribuzione da non considerare imponibile. I datori di lavoro dovranno restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza.
L'eventuale credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione mentre, per i datori di lavoro cessati, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso.
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I fringe benefit sono beni e servizi, aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti. L'ammontare, il trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit varia a seconda..
Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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