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giovedì 25/05/2023 • 06:00

Lavoro DALL’INPS

Esonero conto dipendente Decreto Lavoro, le istruzioni Inps

Il Messaggio n.1932 del 24 maggio 2023 interviene sull'esonero della quota conto dipendente rideterminata per l'ultimo semestre 2023 attraverso un intervento del c.d. Decreto Lavoro che lo ha incrementato di 4 punti percentuali ma che ha tenuto fuori la tredicesima mensilità.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Decreto Lavoro D.L. 48/2023 è intervenuto sulla misura dell'esonero dei versamenti contributivi conto dipendente, difatti l'articolo 39, comma 1 prevede che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Rammentiamo che il Decreto Lavoro sta seguendo l'iter di conversione che potrà modificare la portata di alcune norme ma, nonostante ciò, l'Inps interviene repentinamente fornendo le prime indicazioni con il Messaggio 1932/2023.

L'esonero conto dipendente del primo semestre

La legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2023) all'articolo 1, comma 281, ha previsto l'esonero a favore dei lavoratori,per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nelle seguenti misure:

-    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

-    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Non rientrano nella misura i rapporti di lavoro domestici, resta inoltre ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Tale misura, come rammenta l'Istituto, aveva ripreso la previsione dalla Legge di Bilancio 2022 all'articolo 1, comma 121; anche tale intervento era stata oggetto, in un secondo passaggio, di un incremento riguardante il secondo semestre.

Il messaggio rimanda, per le modalità di comportamento rimaste inalterate, alle pregresse indicazioni di prassi offerte con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre l'attuale esonero, ora incrementato, era stato oggetto di indicazioni con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.

Riduzioni contributive dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima; pertanto la misura sarà la seguente:

-   riduzione 6 punti percentuali, con retribuzione mensile inferiore a 2.692 euro;

-   riduzione 7 punti percentuali, con retribuzione mensile inferiore a 1.923 euro.

Come detto l'attuale dettato esclude la tredicesima mensilità, pertanto la stessa se erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà le seguenti riduzioni:

-   2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

-   3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Mentre in caso di pagamento mensile della tredicesima mensilità si avrà una riduzione:

- 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12);

-  3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).

La verifica, come anche specificato precedentemente, sarà effettuata quindi in maniera distinta, valutando di mese in mese, a seconda della tipologia di erogazione, la riduzione da applicare.  

Nei casi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Esposizione in uniemens

Ai fini della gestione dell'esonero contributivo conto dipendente i datori di lavoro dovranno continuare a seguire le istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023.

La procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

L'Inps sottolinea che, come già ribadito precedentemente, l'esonero non ha modificato la sua gestione sulla tredicesima, per tale motivo continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti dal messaggio n. 3499/2022 e dalla circolare n. 7/2023.

Verrà quindi attuata solo una variazione del significato dei codici collegati alle mensilità ordinarie a partire dal mese di competenza di luglio 2023 all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>.

Per l'esonero esonero in misura del 6%:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per l'esonero in misura del 7%:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 Gestione pubblica

Relativamente alla gestione pubblica vengono istituiti i due nuovi Codici Recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l'esonero nella misura del 6% e del 7% per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

 Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2023;

- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023; - nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito, a seconda dei casi, il valore “48” o il valore “49”;

- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell'esonero, nel rispetto del tetto massimo previsto dalla norma e dell'imponibile pensionistico dichiarato;

- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto di esonero.  

Anche per tale gestione nulla varia per il comportamento da tenere per la tredicesima mensilità per la quale si rimanga al messaggio n. 3499/2022 e alla circolare n. 7/2023.

Nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell'esonero anche a seguito dell'erogazione degli stessi, deve essere inviato l'elemento V1, Causale 5, riferito al mese di cessazione/sospensione e la misura del beneficio riconosciuta sarà quella prevista per tale mese.

Datori di lavoro agricoli

Viste le peculiarità della gestione a tariffazione della contribuzione dovuta nel settore agricoltura, per l'esposizione dei dati dell'esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento <TipoRetribParticolare>).

La misura dell'esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

Anche in questo caso nulla varia rispetto alle modalità di gestione della tredicesima mensilità.

FONTE: Messaggio INPS n.1932 del 24 maggio 2023

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