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giovedì 25/05/2023 • 06:00

Lavoro Appalto

Fallimento subappaltatore: come chiedere il pagamento delle retribuzioni

La Cassazione, con la sentenza n. 13236 del 15/05/2023, precisa che in caso di fallimento del subappaltatore non opera la vis attractiva al tribunale fallimentare della domanda di pagamento delle retribuzioni e dei contributi nei confronti del solo committente coobbligato solidale in bonis.

di Paolo Patrizio - Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Il litisconsorzio necessario applicabile ratione temporis    Con sentenza n. 13236 del 15/05/2023 la Suprema Corte di Cassazione interviene a dirimere una vicenda dagli interessanti profili dogmatici, in riferimento alla vis attractiva del foro fallimentare rispetto ad una domanda di condanna, promossa ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 nei confronti del solo committente in bonis, per ottenere il pagamento dei trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dei lavoratori impiegati nell'appalto. Occorre premettere che la sentenza impugnata dinanzi il massimo organo della nomofilachia aveva deciso la controversia alla stregua dell'art. 29, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, applicabile ratione temporis, che imponeva di convenire in giudizio il committente unitamente all'appaltatore e agli eventuali ulteriori subappaltatori. Nel giudizio di prime cure, invero, il fallimento del subappaltatore aveva indotto il Tribunale a dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta verso il committente, obbligato in solido, sulla base dell'art. 24 del r.d. n. 267 del 1942, che attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano. Secondo i dettami della norma...

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