sabato 27/05/2023 • 06:00
Nell’ambito delle attività per il rilascio del visto di conformità, il CAF o i professionisti abilitati, sono tenuti a effettuare i controlli relativi all’ammontare delle ritenute, delle detrazioni d’imposta, delle deduzioni dal reddito e dei crediti d’imposta che spettano.
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I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ma anche i professionisti abilitati già alle prese con le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2022, con particolare riferimento al modello 730, hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, e devono rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati rilasciata nell'apposito spazio della dichiarazione).
Se viene apposto un visto di conformità infedele, è prevista una sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Qualora l'infedeltà del visto non sia stata già contestata, il CAF o il professionista abilitato, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, si può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal CAF o dal professionista è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Le verifiche da fare
Nell'ambito delle attività per il rilascio del visto di conformità, il CAF o i professionisti abilitati, sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall'art. 2 del D.M. n. 164/1999, tali controlli fanno riferimento alla verifica:
Inoltre il CAF o i professionisti abilitati sono responsabili per la non corretta verifica:
La verifica sugli elementi oggetto dei controlli sopra indicati, ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter, può essere valutata nell'ambito della condotta dei CAF anche ai fini dell'applicazione di sanzioni non pecuniarie come la revoca/sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale.
Per le spese suddivise in più anni, il controllo deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell'onere ai fini del riconoscimento della spesa.
Con la circolare 26/E del 31 maggio 2005, è stato chiarito che il soggetto che presta l'assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione.
Nell'ambito dei controlli si deve evitare che una spesa possa essere dedotta o detratta due volte, la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.
In generale, la responsabilità del CAF o del professionista, non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.
Il rilascio del visto di conformità non implica infine, il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente.
Semplificazioni nei controlli con la precompilata
Con riferimento alla dichiarazione precompilata, e in particolare quando questa viene presentata tramite il CAF o il professionista abilitato, vi sono alcune “lievi” semplificazioni sui controlli dei documenti, anche se le verifiche da compiere restano lo stesso articolate.
Quando ci si avvale di CAF o intermediari abilitati, i controlli formali del fisco sono effettuati presso quest'ultimi, i quali devono conservare la documentazione esaminata. L'estensione dei controlli tuttavia, dipende dalla accettazione o modifica dei dati precompilati.
Se non si effettuano variazioni, non è più obbligatorio per l'intermediario controllare i documenti di spesa, e si tiene in considerazione il valore trasmesso all'Agenzia delle Entrate dai terzi (farmacie, strutture sanitarie, ecc.).
Se invece vi sono modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (inserendo maggiori oneri, o spostando una spesa sanitaria dalla detrazione alla deduzione), e le modifiche vengono fatte avvalendosi di CAF o professionisti, questi soggetti dovranno controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli già presenti in precompilata, e non modificati.
Modifiche alle spese sanitarie
Per le spese sanitarie, in caso di modifiche, i controlli formali riguarderanno solo i documenti da cui sono scaturite le variazioni e non è richiesta la conservazione della documentazione delle spese sanitarie già presenti in precompilata.
La verifica dell'intermediario sulle modifiche, riguarda la corrispondenza delle spese sanitarie, con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Se il contribuente vuole detrarre ulteriori spese rispetto a quelle già indicate in precompilata, è solo sulla documentazione a supporto delle ulteriori spese che potrà essere svolto il controllo documentale. L'intermediario dovrà controllare che i nuovi importi non siano già compresi nei dati precompilati, individuando la composizione di tale importo.
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