mercoledì 24/05/2023 • 11:44
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 331 del 24 maggio 2023, ha chiarito che, nel rispetto di tutti i requisiti, l'art bonus spetta anche quando la fondazione è istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico che vi esercita un potere di controllo.
redazione Memento
Con la risposta n. 331 del 24 maggio 2023, anche in base al parere reso dal Ministero della Cultura, è stato chiarito che se una fondazione è istituita e controllata da un soggetto pubblico (nel caso di specie è il Comune), nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sono ammissibili all'art bonus i contributi a sostegno dell'attività di valorizzare del patrimonio culturale e artistico svolta dalla fondazione stessa. Si ricorda che l'art bonus è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per (art. 1 DL 83/2014): interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Nel caso di specie, la fondazione è stata istituita al fine di sviluppare la diffusione della cultura musicale tramite la realizzazione di stagioni concertistiche e concorsi. I soci fondatori sono stati il Comune, la Regione, la Provincia e un'associazione legata alla musica. Successivamente è stato approvato un nuovo statuto in base al quale solo il Comune riveste il ruolo di socio fondatore, mentre la Regione, la Provincia e l'associazione risultano fondatori storici a titolo onorifico, senza alcuna partecipazione attiva. Con due convenzioni triennali sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all'assegnazione in favore della fondazione di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie, comprese una chiesa e una fortezza di proprietà del Comune. Come chiarito dall'AE e dal Ministero della Cultura, le erogazioni liberali destinate alle finalità statutarie, compresi gli interventi sulla chiesa e sulla fortezza, sono ammissibili all'art bonus. Pur avendo la fondazione una natura pubblica, infatti, essa non persegue finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura (art. 101 D.Lgs. 42/2004). Fonte: Risp. AE 24 maggio 2023 n. 331
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate in merito alle erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell'attività concertistica e corale di un Ente di cui si è tra i sogg..
redazione Memento
Approfondisci con
La vendita di opere d'arte presenta una serie di peculiarità sia quando viene esercitata in modo professionale sia quando viene svolta in modo occasionale, a cui fa seguito un particolare regime fiscale.
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.