mercoledì 24/05/2023 • 11:44
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 331 del 24 maggio 2023, ha chiarito che, nel rispetto di tutti i requisiti, l'art bonus spetta anche quando la fondazione è istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico che vi esercita un potere di controllo.
redazione Memento
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Con la risposta n. 331 del 24 maggio 2023, anche in base al parere reso dal Ministero della Cultura, è stato chiarito che se una fondazione è istituita e controllata da un soggetto pubblico (nel caso di specie è il Comune), nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sono ammissibili all'art bonus i contributi a sostegno dell'attività di valorizzare del patrimonio culturale e artistico svolta dalla fondazione stessa.
Si ricorda che l'art bonus è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per (art. 1 DL 83/2014):
Nel caso di specie, la fondazione è stata istituita al fine di sviluppare la diffusione della cultura musicale tramite la realizzazione di stagioni concertistiche e concorsi. I soci fondatori sono stati il Comune, la Regione, la Provincia e un'associazione legata alla musica. Successivamente è stato approvato un nuovo statuto in base al quale solo il Comune riveste il ruolo di socio fondatore, mentre la Regione, la Provincia e l'associazione risultano fondatori storici a titolo onorifico, senza alcuna partecipazione attiva.
Con due convenzioni triennali sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all'assegnazione in favore della fondazione di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie, comprese una chiesa e una fortezza di proprietà del Comune. Come chiarito dall'AE e dal Ministero della Cultura, le erogazioni liberali destinate alle finalità statutarie, compresi gli interventi sulla chiesa e sulla fortezza, sono ammissibili all'art bonus. Pur avendo la fondazione una natura pubblica, infatti, essa non persegue finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura (art. 101 D.Lgs. 42/2004).
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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