martedì 23/05/2023 • 16:50
La Fondazione Studi dei CdL, con Circolare 23 maggio 2023 n. 3, riepiloga le modalità di gestione di permessi e rimborsi dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal maltempo.
redazione Memento
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In conseguenza dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito le zone dell’Emilia Romagna, molti volontari della protezione civile si sono mobilitati per prestare soccorso alle popolazioni in difficoltà.
Per l’occasione, i Consulenti del Lavoro, con Circolare n. 3 del 23 maggio 2023, ricordano che i lavoratori appartenenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile inserite nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi.
I lavoratori hanno dritto di assentarsi dal posto di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti secondo le modalità indicate nella tabella.
Attività da svolgere (anche in caso di attività svolte all’estero) |
Periodo massimo di permesso |
---|---|
Soccorso e assistenza in vista o in occasione di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo |
90 giorni annui (massimo 30 continuativi) |
Soccorso e assistenza in situazioni di emergenza di rilievo nazionale |
180 giorni annui (massimo 60 continuativi) |
Pianificazione, addestramento, formazione teorico – pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile |
30 giorni annui (massimo 10 continuativi) |
La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.
I lavoratori devono dimostrare la partecipazione all’attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione.
Come funziona il rimborso
I datori di lavoro hanno diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario per il quale è stata presentata al Dipartimento della Protezione Civile, la richiesta di attivazione del volontariato e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge per le esercitazioni di questa categoria.
Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare la richiesta nei 2 anni successivi al termine dell’intervento, dell'esercitazione o dell’attività di formazione.
Le istanze di rimborso indirizzate al Dipartimento della Protezione Civile dovranno essere compilate e presentate tramite PEC, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
I rimborsi per i lavoratori autonomi
Ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”).
Le modalità di calcolo della richiesta di rimborso devono prendere a riferimento il reddito derivante dalla sola attività lavorativa, da dividere per 365 giorni.
L’importo giornaliero ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni riportati nell’attestato, comprendendo anche sabati, domeniche e festività.
Lavoratori del soccorso alpino
I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni, secondo le specifiche indicate in tabella:
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
---|---|
Hanno diritto all’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza (l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'Istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. La domanda di rimborso degli oneri sostenuti deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o di esercitazione. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione. |
Per poter beneficiare dell’indennità di cui hanno diritto, questi lavoratori devono farne richiesta alla sede dell’ITL competente per territorio. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, allegando l'attestazione del sindaco, o dei sindaci, dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle attività di soccorso e la relativa durata. |
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