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lunedì 29/05/2023 • 06:00

Caso Risolto Dichiarazione doganale

Merci in importazione: come provare la falsità dei certificati di origine

Nel momento in cui la Dogana accerta la falsità dei certificati di origine, occorre procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, salvo che il debitore provi che la stessa Dogana sapeva o avrebbe dovuto sapere che le merci non soddisfacevano i requisiti per beneficiare della preferenza daziaria.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
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L’errore della Dogana, preclusivo a determinate condizioni della contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, non può giungere sino a coprire le ipotesi in cui l’autorità doganale abbia constatato la falsità dei certificati di origine, nel qual caso spetta al debitore la prova, come rappresentata in apertura, per beneficiare del trattamento preferenziale, non potendo l’UE essere tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori dei propri “cittadini”. In relazione alla eccepita falsità, da parte della Dogana, dei certificati di origine preferenziale delle merci in importazione, si tratta di valutare se, sulla base della normativa doganale UE di riferimento, possa darsi evidenza della prova ottenuta in sede penale che libera il rappresentante legale della società dal reato di falso in atto pubblico. Inoltre, si valuta se tale prova possa essere utilizzata anche nel procedimento doganale e a quali condizioni probatorie soggiace l'importatore che sostenga la propria buona fede e il legittimo affidamento nella bontà del contenuto del certificato rilasciato dall'Ente dello Stato terzo di esportazione.  La posizione della Cassazione Con ordinanza n. 9974/2023 la Cassazione ha ritenuto la sentenza penale non dirimente nel giudizio tributario, attesa la diversità tra il giudizio penale in tema falso in a...

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