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  • Tempo di lettura 7 min.

Per chi esercita le professioni medico-sanitarie esenti IVA ai sensi dell'art. 10, 18 e 19, dpr 633/1972 è confermata l'esclusione della detrazione dell'IVA versata in rivalsa per acquisti di beni e servizi. Qualora il professionista abbia effettuato sia operazioni esenti che imponibili, beneficerà del cd. pro rata di detrazione ai sensi degli artt. 19 c. 5 e 19 bis dpr 633/1972. Nei limiti dell'indetraibilità dell'IVA versata in rivalsa, ci si chiede se spetta il diritto al rimborso IVA. La questione Il regime delle operazioni esenti IVA, contenuto nell'art. 10 dpr 633/1972, contiene anche quelle che sono le c.d. prestazioni medico-sanitarie, previste ai p. 18 e 19 del comma 1 del medesimo articolo, enucleando due differenti fattispecie che si connotano per la compresenza del presupposto sia “oggettivo” che “soggettivo” al fine di prevederne l'esenzione. In carenza di uno dei suddetti requisiti, le operazioni dovranno così essere regolarmente assoggettate ad IVA (Corte di Cassazione n. 13279/2023) In tema di prestazioni sanitarie poi, la giurisprudenza della CGUE è stata molto prolifica e ne ha delineato i profili dell'esenzione. Anzitutto, in relazione alle prestazioni mediche, affinché il prestatore possa beneficiare dell'esenzione prevista, dovranno essere soddisfatte due condizioni: fornitura di “prest...

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