lunedì 22/05/2023 • 06:00
I contribuenti “solari” che hanno esercitato l’opzione Patent Box in dichiarazione entro il 30 novembre 2022, hanno tempo fino a fine maggio 2023 per apporre la marca temporale al set documentale richiesto ai fini della penalty protection in caso di rettifiche.
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Una delle novità più importanti introdotte dal Provvedimento n. 52642 del 24 febbraio 2023, modificando il punto 11.2 del Provvedimento 48243 del 15 febbraio 2022, è data dalla possibilità di apporre la firma elettronica con marca temporale entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia essa presentata nei termini ordinari oppure tramite dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa di quella già presentata nei termini (ossia nei 90 giorni successivi). Tale possibilità è prevista esclusivamente per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime Patent Box, e cioè per il periodo d'imposta 2021 nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
Si ricorda che il nuovo regime Patent Box consente la possibilità di predisporre idonea documentazione, contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e calcolo della maggiorazione del 110%, al solo fine di godere dell'esimente sanzionatoria (penalty protection) in caso di rettifiche che comportino una maggiore imposta o un minor credito.
Pertanto, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/E del 24 febbraio 2023, la predisposizione del set documentale idoneo, previsto in forma semplificata per le piccole e medie imprese, non è obbligatoria per accedere al regime agevolativo, ma rappresenta una mera facoltà del contribuente ai fini della penalty protection in caso di rettifica da parte degli organi di controllo. In assenza di adeguata documentazione, l'eventuale recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta dal contribuente sarà quindi pienamente soggetto a sanzione, secondo la normativa di riferimento.
La documentazione idonea, il cui contenuto è delineato nell'art. 7 del provvedimento di febbraio 2022, si articola in due sezioni. La sezione A che fornisce una descrizione dell'azienda dal punto di vista operativo e funzionale, con particolare riguardo al tipo di attività svolte e alle modalità di svolgimento delle stesse, e la sezione B che fornisce le informazioni necessarie ad effettuare il riscontro dei criteri utilizzati per quantificare il beneficio.
La documentazione deve essere predisposta per ciascun periodo d'imposta per il quale è stata esercitata l'opzione Patent Box e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo. La stessa deve essere redatta in lingua italiana e firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero entro i successivi 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa di quella già presentata nei termini. Con riferimento al solo anno 2021 è prevista un'estensione di 6 mesi di tale termine.
Pertanto, i contribuenti “solari” che hanno esercitato l'opzione per il Patent Box con il mod. Redditi 2022 nei termini ordinari, e cioè entro il 30 novembre 2022, hanno tempo fino a fine maggio 2023 per procedere alla firma della documentazione idonea con marca temporale e beneficiare dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche. Qualche mese in più è concesso invece ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione Patent Box con dichiarazione tardiva/sostitutiva entro la fine di febbraio 2023, i quali avranno tempo fino alla fine di agosto 2023 per procedere alla formalizzazione del set documentale richiesto e concludere la procedura.
Tipologie di inefficacia
La Circolare 5/E delinea due tipologie di inefficacia: quella “formale”, riconducibile al caso di mancata apposizione della firma elettronica con marca temporale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e quella “sostanziale” che presuppone un'attività di riscontro con conseguente giudizio d'idoneità formulato dagli organi di controllo.
Nel primo caso, la Circolare 5/E ha chiarito che la mancata tempestiva apposizione della marca temporale sulla documentazione può comportare solamente l'inefficacia dell'esimente sanzionatoria, senza mai implicare, ex se, il recupero integrale della maggiorazione fiscale. La disciplina, quindi, condiziona la penalty protection al corretto e tempestivo adempimento di natura documentale.
Nel secondo caso invece, la valutazione d'idoneità presuppone un giudizio formulato dagli organi di controllo in sede di verifica. In tale circostanza, la Circolare 5/E specifica che eventuali omissioni o inesattezze parziali riscontrate nella documentazione, non suscettibili di compromettere l'attività dei verificatori nel suo complesso, non rappresentano automaticamente una causa di inefficacia della documentazione. Va da sé, che la valutazione sull'efficacia sostanziale presupponga comunque che vi sia stato un riscontro positivo sull'efficacia formale della documentazione.
La dichiarazione integrativa
Una volta assolto l'adempimento della firma elettronica con marca temporale, la documentazione non può più essere modificata. È fatto salvo il giudizio di valutazione di idoneità della stessa da parte degli organi di controllo in sede di verifica fiscale.
L'unico caso in cui è possibile apportare delle modifiche al set documentale già firmato è quello in cui venga presentata una dichiarazione integrativa (nei termini di accertamento ordinari) per correggere l'importo della variazione in diminuzione calcolata ai fini dell'agevolazione. In tale circostanza, è prevista anche la possibilità di integrare/modificare la documentazione idonea già predisposta che, ai fini dell'efficacia formale, dovrà essere nuovamente firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.
Tuttavia, eventuali modifiche/integrazioni apportate in questa sede dovrebbero limitarsi a giustificare il nuovo importo dell'agevolazione e non anche a sanare eventuali omissioni o inesattezze presenti nella documentazione originaria. Se così non fosse, qualora la documentazione originale dovesse essere ritenuta inefficace (sia dal punto di vista formale che/o dal punto di vista sostanziale), sembrerebbe plausibile ritenere che anche la documentazione “modificata/integrata” possa essere considerata tale. Pertanto, in vista della prossima scadenza di fine maggio sarebbe consigliabile fare particolare attenzione al contenuto del set documentale idoneo per evitare di vedersi inficiata la validità della documentazione in fase di controllo.
Dal punto di vista operativo, il possesso della documentazione idonea deve essere indicato all'Agenzia delle Entrate barrando la casella 2 del rigo OP21 del modello REDDITI SC relativo al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. In assenza di tale comunicazione, il contribuente non potrà beneficiare della penalty protection in caso di rettifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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