giovedì 18/05/2023 • 12:00
L’INPS, con Circolare n. 47 del 17 maggio 2023, illustra il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, che è stato adottato in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Istituto.
redazione Memento
Con Deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2023 è stato approvato il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela” che sostituisce il precedente adottato con Deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006. Il nuovo Regolamento si è reso necessario in ragione delle nuove competenze acquisite dall’INPS: a seguito dell’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti; in relazione alle riforme legislative succedutesi nel tempo, che hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali, ampliando il campo di attività dell’Istituto. Con la Circolare 47 del 17 maggio 2023, l’INPS rende pertanto note le novità del nuovo regolamento, che trova applicazione a tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto. Applicabilità del procedimento Attraverso l’esercizio dell’autotutela, agendo sui propri provvedimenti emanati, l’Istituto può intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento. In tale modo, si cerca di prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti. In particolare, l’Istituto può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti: annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità; rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo; convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento; revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti. Chi è il responsabile? La responsabilità del procedimento di autotutela è in capo al Direttore della Struttura organizzativa - centrale o territoriale - presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento. Le fasi del procedimento di autotutela FASE DESCRIZIONE AVVIO Il procedimento può essere avviato: su proposta del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento viziato; su istanza di parte, presentata in via telematica, o tramite PEC, da chiunque vi abbia interesse; ove ne ricorrano i presupposti, a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo, fatta salva, in quest’ultimo caso, l’ipotesi in cui il ricorso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato. Se nel corso di un giudizio si verificano i presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela, il Responsabile avvierà il relativo procedimento, sentito o su motivato impulso dell’avvocato che rappresenta l’Istituto in giudizio. Oltre al destinatario del provvedimento e ai cointeressati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento: gli Istituti di patronato; i soggetti portatori di interessi pubblici o privati; i portatori di interessi diffusi quali associazioni/comitati cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio ISTRUTTORIA L’istruttoria è curata dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame e comprende, tra le altre attività: le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento; l’acquisizione, preferibilmente in via telematica, della documentazione; la verifica della stessa e delle informazioni necessarie alla definizione del procedimento medesimo. Particolare rilievo assume la verifica dell’esistenza di un contenzioso in atto e la valutazione, nel caso di ricorso amministrativo, della possibilità di intervenire su di esso in autotutela (se non ancora inserito all’ordine del giorno della seduta) ATTENZIONE AL TERMINE L’istruttoria deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Il termine decorre: dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario. CONCLUSIONE Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l'Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, di uno dei provvedimenti elencati. Il provvedimento deve contenere l’indicazione: dell’Ufficio responsabile del provvedimento oggetto di riesame; dell’istruttoria compiuta; della motivazione; della prestazione; del diritto riconosciuto o disconosciuto in sede di autotutela; del termine e dell’Autorità presso la quale potrà essere presentato un eventuale ricorso. In particolare, nella motivazione, devono essere indicati tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione di adottare il provvedimento in parola I provvedimenti a conclusione del procedimento PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE ANNULLAMENTO D’UFFICIO È un provvedimento amministrativo di secondo grado che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza originaria di uno o più vizi di legittimità. Successivamente all’annullamento potrà essere emanato un nuovo atto, immune da vizi, sostitutivo del precedente ATTENZIONE AL TERMINE Il provvedimento di annullamento deve essere assunto dal Direttore centrale o territoriale presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento originario entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento. RETTIFICA La rettifica rappresenta una forma di autotutela con effetti confermativi del provvedimento originale, che consente di correggere un provvedimento affetto da mera irregolarità, vale a dire un provvedimento che contiene un difetto lieve che non ne inficia la validità. Trattandosi di un provvedimento confermativo, la rettifica non è preceduta da valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati coinvolti ATTENZIONE AL TERMINE Il provvedimento di rettifica deve essere assunto dal Responsabile entro 30 giorni dall’avvio del procedimento. CONVALIDA L’ipotesi fa salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, emendato dei vizi che ne determinano l’illegittimità, ove sussistano ragioni di interesse pubblico (che andranno esplicitate nella motivazione) ed entro un termine ragionevole ATTENZIONE AL TERMINE Il procedimento deve concludersi, come per l’annullamento, entro 60 giorni dall’avvio. REVOCA È un atto con il quale il provvedimento viene ritirato con effetto non retroattivo. Presuppone una nuova valutazione sul provvedimento ritirato e non, invece, l’esistenza di un originario vizio di legittimità (come nell’annullamento). Nella revoca, la capacità dell’Istituto di riesaminare e correggere i propri provvedimenti si basa su una nuova ponderazione delle finalità di interesse pubblico alla base dell’atto da revocare. La revoca può avere a oggetto solo provvedimenti discrezionali a efficacia durevole. Il provvedimento di revoca può essere adottato solo in presenza di determinate condizioni legittimanti ATTENZIONE AL TERMINE Il provvedimento di revoca deve essere assunto dal Direttore della Struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento. Monitoraggio Considerate le oggettive interazioni tra il ricorso all’autotutela e il contenimento dei volumi del contenzioso, sia amministrativo che giudiziario, il Regolamento prevede un’attività di monitoraggio dei provvedimenti adottati in autotutela, sia a livello centrale che territoriale. Responsabilità La mancata attivazione, per dolo o colpa grave, degli strumenti consentiti dall’autotutela, può comportare la responsabilità amministrativa e contabile del Responsabile del procedimento. Fonte: Circ. INPS 17 maggio 2023 n. 47
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