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Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), è entrato in vigore il 15 luglio 2022 attraverso il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. La nuova disciplina con l'articolo 376 sostituisce il secondo comma dell'articolo 2119 del codice civile, disponendo che: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza”. Inoltre con l'articolo 189 del CCII vengono disciplinati gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro. Rapporti di lavoro subordinato Il codice conferma che l'apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento, ma lo stesso curatore deve provvedere allo stesso nel momento in cui “non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro”(comma 3 dell'articolo 189). I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovver...

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