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Il caso portato al giudice di legittimità

Nel caso in oggetto, una lavoratrice che aveva ottenuto un incarico professionale da un Comune inizialmente a tempo determinato e, successivamente prorogato (con determina dirigenziale ma in assenza di atto di autorizzazione della competente PA) adiva il Tribunale competente in funzione di Giudice del Lavoro per chiedere l'accertamento dell'avvenuta proroga del contratto a termine con conseguente riconoscimento dell'illegittimità del recesso da parte dell'amministrazione. Rigettata la sua domanda ricorreva alla competente corte d'Appello territoriale che ne accoglieva il gravame per la sola parte del rigetto. Proponeva così ricorso in Cassazione la PA articolato in 4 motivi di cui i primi due (violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 1423 c.c. ed omessa/errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio) hanno trovato immediata fondatezza, con relativo assorbimento dei restanti.

La nullità del contratto

Secondo quanto previsto dalla norma de qua “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illeceità dell'oggetto o della causa” e che “se il lavoro è stato prestato con violazione di norme a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.

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