martedì 16/05/2023 • 06:00
Chiarito il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle somme erogate a titolo di ristoro dei costi per la raccolta separata di pile e accumulatori.
redazione Memento
Non sono soggette a IVA le somme erogate a ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, neppure quando sono incrementali, nel senso che vengono pagate in funzione della differenza anno su anno della raccolta. A queste conclusioni giunge l'Agenzia delle Entrate nella Risp. AE 15 maggio 2023 n. 329. Fattispecie Nel caso di specie la raccolta e gestione di pile e accumulatori è condotta dagli stessi produttori tramite sistemi individuali e collettivi, che operano per il conseguimento della raccolta, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento. Tali sistemi partecipano al consorzio con attività esterna denominato ''Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori'' (CDCNPA) che si occupa di assegnargli i punti di raccolta di pile e accumulatori. Il consorzio, in rappresentanza dei produttori, ha sottoscritto un accordo di programma con l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) per la definizione delle condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi e individuali dei rifiuti di pile e accumulatori, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento. L'accordo prevede: che al fine di ristorare i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ai sottoscrittori per la messa a disposizione del proprio centro di raccolta e per il raggiungimento dei livelli minimi di servizio previsti, i sistemi collettivi e individuali, riconoscono un corrispettivo. Tale corrispettivo è funzionale anche al raggiungimento degli obiettivi raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di pile e accumulatori come previsto dal D.Lgs. 188/08; un corrispettivo incrementale erogato in funzione della differenza anno su anno della raccolta delle pile e accumulatori, Parere delle Entrate Come evidenziato dal Fisco, nella fattispecie è l'art. 6 D.Lgs. 188/2008, a qualificare ristoro di costi le somme che il consorzio eroga ai sottoscrittori, in esecuzione di un obbligo di legge che pone a carico dei produttori i costi della raccolta, anche se in prima battuta sono sostenuti da un soggetto diverso. Nel disporre ciò, la medesima disposizione affida allo specifico accordo di programma il compito di ''stabilire le modalità di ristoro'' di detti oneri. Ciò premesso, alla fattispecie vengono di fatto estesi i chiarimenti espressi nella Risp. AE 1° marzo 2022 n. 91 in relazione al trattamento IVA delle somme che alcuni produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.) versano ai Centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività (c.d. premi di efficienza. La risposta n. 91 qualifica tali somme come ''erogazioni di denaro non soggette a IVA ai sensi dell'articolo 2 del Decreto IVA'' quando, in base allo specifico accordo di programma, risultano erogate ''per il perseguimento di obiettivi di carattere generale...' , quali il miglioramento dell'efficienza della raccolta e conseguentemente il miglioramento della tutela dell'ambiente. Per il Fisco alle medesime conclusioni può giungersi anche per le somme denominate ''corrispettivi'' del caso di specie. In particolare, considerata la modulazione del corrispettivo in base alle soglie di premialità/efficienza, le Entrate reputano che i tali corrispettivi (rectius «ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani...») siano mere erogazioni di denaro non soggette a IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), DPR 633/72. Con riguardo al trattamento IVA delle attività di logistica sul territorio, il Fisco rietine che, se tale logistica comportasse lo svolgimento di una o più delle attività ''tecnicamente'' rientranti nelle definizioni di gestione e di raccolta di cui alle lettere n) e o) dell'art. 183 del TUA (ad esempio prelievo, raccolta, trasporto, recupero, deposito preliminare), beneficerebbe dell'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 127sexiesdecies della Tabella A, parte III, All. DPR 633/72. Al riguardo, infatti, le Entrate hanno ribadito che l'aliquota IVA del 10% prevista dal menzionato n. 127sexiesdecies si applica alle prestazioni in esso previste (ai fini in esame, ''gestione, stoccaggio e deposito temporaneo'', come definiti dal TUA) aventi ad oggetto ''le pile e gli accumulatori'' in quanto ora espressamente considerati dal legislatore del TUA ''rifiuti urbani''. Fonte: Risp. AE 15 maggio 2023 n. 329
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