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martedì 16/05/2023 • 06:00

Fisco Modello 730

Precompilate 2023: controlli formali limitati in caso d'invio tramite CAF

Con le precompilate 2023 i vantaggi in tema di controlli sulle dichiarazioni dei redditi sono ancora più favorevoli. Da quest’anno, i controlli formali sugli oneri sono limitati anche nel caso di trasmissione delle dichiarazioni tramite CAF o professionisti abilitati.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

L'iter di semplificazione in tema di controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, di cui all'art. 36-ter del DPR 600/1973, è iniziato con le dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2021, per poi essere ulteriormente esteso con le precompilate 2023. Se inizialmente, infatti, i controlli formali sugli oneri erano stati limitati solo nel caso di presentazione delle dichiarazioni trasmesse direttamente o tramite sostituto d'imposta, successivamente, con l'intervento dell'art. 6 del DL 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni), sono stati previsti controlli formali ridotti anche nel caso d'invio delle dichiarazioni tramite CAF o professionisti abilitati.

Disciplina sui controlli formali      

La disciplina sui controlli formali di cui all'art. 36-ter suindicato, attribuisce all'Amministrazione Finanziaria il potere di eseguire il controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati esposti nei modelli dichiarativi e la documentazione conservata dal contribuente e, in caso di difformità, emette una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

A seguito del controllo, gli uffici possono:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti, ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta o le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti di cui l'ufficio ne ha richiesto l'esibizione;
  • liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni, presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Nel caso delle dichiarazioni dei redditi precompilate, l'art. 5 del D.Lgs. 175/2014, come da ultimo modificato dall'art. 6 del citato Decreto “Semplificazioni”, ha stabilito dei limiti ai controlli formali eseguibili dall'Agenzia delle Entrate, differenziati in relazione alla modalità con cui la dichiarazione viene trasmessa.

In particolare, nell'ipotesi in cui la precompilata venga presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Sul punto, è opportuno precisare che, la precompilata si considera accettata senza modifiche se:

  • non viene modificato nessun dato;
  • sono modificati i dati del sostituto d'imposta;
  • viene inserito il codice fiscale del coniuge a carico.
  • si compila il quadro I del modello 730 per la scelta dell'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito che risulta dalla dichiarazione;
  • viene compilato il quadro F del modello 730, qualora si ritiene di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti dovuti;
  • si indica il numero delle rate mensili per versare le somme dovute a titolo di saldo e acconto;
  • viene congiunta la dichiarazione con quella del coniuge.

Delle differenze sui possibili controlli emergono, invece, nella fattispecie in cui la precompilata venga presentata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (ad esempio, se sono apportate modifiche ai redditi o agli oneri predisposti dall'Agenzia), in quanto;

  • se la dichiarazione con modifiche è presentata direttamente o tramite sostituto d'imposta, l'Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche su tutti gli altri dati che non sono stati modificati (così come accadeva in passato);
  • se la dichiarazione con modifiche è trasmessa tramite CAF o professionista abilitato, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi. Tuttavia, il controllo non viene comunque eseguito sui dati delle spese sanitarie che non sono stati modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.

A tal fine, il CAF o il professionista, è tenuto a prendere visione della documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella precompilata.

È opportuno precisare che, se pur limitati i poteri di controllo formale dell'Amministrazione Finanziaria, rimangono in essere nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle detrazioni o delle deduzioni, dei quali risponde sempre il contribuente stesso e non il CAF o il professionista.

Precompilata senza modifiche

Modalità di presentazione

Controlli formali

Direttamente o tramite sostituto d'imposta

NO

Tramite CAF o professionista

NO

Precompilata con modifiche

Direttamente o tramite sostituto d'imposta

Solo sui dati modificati

Tramite CAF o professionista

SI, tranne sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati

Regime sanzionatorio

Per completezza d'argomento è opportuno esaminare il regime sanzionatorio applicabile alle comunicazioni d'irregolarità emesse a seguito degli esiti dei controlli formali.

Il contribuente può regolarizzare la posizione fiscale effettuando, entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ordinaria del 30 per cento ridotta a 2/3 (quindi 20 per cento). Analoga riduzione è applicabile anche nei casi in cui la “pretesa” comunicata dall'ufficio venga rideterminata, qualora il contribuente segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le somme residue devono essere versate comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Si ricorda, da ultimo, che il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/1973, può essere rateizzato fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali a prescindere dall'importo, a seguito dell'estensione dei piani di rateazione previsti dall'art. 1 c. 159 L. 197/2022.

Non è possibile, invece, beneficiare della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni con riduzione delle sanzioni al 3 per cento, essendo fruibile solo per le comunicazioni emesse a seguito dei controlli di cui agli art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.

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