martedì 16/05/2023 • 06:00
Con le precompilate 2023 i vantaggi in tema di controlli sulle dichiarazioni dei redditi sono ancora più favorevoli. Da quest’anno, i controlli formali sugli oneri sono limitati anche nel caso di trasmissione delle dichiarazioni tramite CAF o professionisti abilitati.
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L'iter di semplificazione in tema di controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, di cui all'art. 36-ter del DPR 600/1973, è iniziato con le dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2021, per poi essere ulteriormente esteso con le precompilate 2023. Se inizialmente, infatti, i controlli formali sugli oneri erano stati limitati solo nel caso di presentazione delle dichiarazioni trasmesse direttamente o tramite sostituto d'imposta, successivamente, con l'intervento dell'art. 6 del DL 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni), sono stati previsti controlli formali ridotti anche nel caso d'invio delle dichiarazioni tramite CAF o professionisti abilitati.
Disciplina sui controlli formali
La disciplina sui controlli formali di cui all'art. 36-ter suindicato, attribuisce all'Amministrazione Finanziaria il potere di eseguire il controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni stesse. L'Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati esposti nei modelli dichiarativi e la documentazione conservata dal contribuente e, in caso di difformità, emette una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
A seguito del controllo, gli uffici possono:
Nel caso delle dichiarazioni dei redditi precompilate, l'art. 5 del D.Lgs. 175/2014, come da ultimo modificato dall'art. 6 del citato Decreto “Semplificazioni”, ha stabilito dei limiti ai controlli formali eseguibili dall'Agenzia delle Entrate, differenziati in relazione alla modalità con cui la dichiarazione viene trasmessa.
In particolare, nell'ipotesi in cui la precompilata venga presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.
Sul punto, è opportuno precisare che, la precompilata si considera accettata senza modifiche se:
Delle differenze sui possibili controlli emergono, invece, nella fattispecie in cui la precompilata venga presentata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (ad esempio, se sono apportate modifiche ai redditi o agli oneri predisposti dall'Agenzia), in quanto;
A tal fine, il CAF o il professionista, è tenuto a prendere visione della documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella precompilata.
È opportuno precisare che, se pur limitati i poteri di controllo formale dell'Amministrazione Finanziaria, rimangono in essere nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle detrazioni o delle deduzioni, dei quali risponde sempre il contribuente stesso e non il CAF o il professionista.
Precompilata senza modifiche |
|
---|---|
Modalità di presentazione |
Controlli formali |
Direttamente o tramite sostituto d'imposta |
NO |
Tramite CAF o professionista |
NO |
Precompilata con modifiche |
|
Direttamente o tramite sostituto d'imposta |
Solo sui dati modificati |
Tramite CAF o professionista |
SI, tranne sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati |
Regime sanzionatorio
Per completezza d'argomento è opportuno esaminare il regime sanzionatorio applicabile alle comunicazioni d'irregolarità emesse a seguito degli esiti dei controlli formali.
Il contribuente può regolarizzare la posizione fiscale effettuando, entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ordinaria del 30 per cento ridotta a 2/3 (quindi 20 per cento). Analoga riduzione è applicabile anche nei casi in cui la “pretesa” comunicata dall'ufficio venga rideterminata, qualora il contribuente segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le somme residue devono essere versate comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Si ricorda, da ultimo, che il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/1973, può essere rateizzato fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali a prescindere dall'importo, a seguito dell'estensione dei piani di rateazione previsti dall'art. 1 c. 159 L. 197/2022.
Non è possibile, invece, beneficiare della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni con riduzione delle sanzioni al 3 per cento, essendo fruibile solo per le comunicazioni emesse a seguito dei controlli di cui agli art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
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