sabato 13/05/2023 • 06:00
Dal momento che l'autorizzazione resa dal notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l'ufficio giudiziario non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato.
redazione Memento
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Con la Circolare 2 maggio 2023, il Ministero della Giustizia fornisce indicazioni circa l'attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione (art. 21 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149).
Dopo che sono pervenuti alla direzione generale diversi quesiti, attinenti al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, adottato in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, il Ministero è intervenuto fornendo le prescrizioni del caso.
L'art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 prevede, al primo comma, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante.
La norma in esame prevede che il notaio possa esperire un'istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione (comma 2); inoltre, ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
L'autorizzazione deve essere comunicata, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio del corrispondente provvedimento giudiziale, nonché al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. Ciò per consentire alla cancelleria l'assolvimento delle formalità pubblicitarie, al giudice tutelare di eventualmente modificare o revocare l'atto, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 742 c.p.c. (fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca), e al pubblico ministero ai fini dell'eventuale proposizione dell'impugnazione.
Infatti, l'autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale; l'efficacia dell'autorizzazione consegue al vano decorso nel termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo.
Il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento due canali autorizzatori autonomi ed alternativi, uno notarile e l'altro giudiziale, fermo restando il controllo esercitabile dall'autorità giudiziaria sull'operato del notaio a fronte del reclamo proposto dai soggetti legittimati.
Tuttavia, poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell'autorità giudiziaria, è escluso, in radice, che l'attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale.
Depongono in tal senso anche l'assenza di particolari prescrizioni, per la forma della richiesta da presentare al notaio (salvo l'uso dello scritto), l'analoga assenza di indicazioni in merito al contenuto-forma della autorizzazione notarile, infine l'assenza di qualsiasi criterio distributivo della “competenza territoriale” (tipico invece dell'attività giurisdizionale, a declinazione del principio costituzionale del “giudice naturale precostituito per legge”), tanto che il “notaio rogante” può essere scelto liberamente dalle parti, su tutto il territorio nazionale.
Nello stesso senso milita la non secondaria circostanza che l'autorizzazione di che trattasi sia utilizzabile esclusivamente dal notaio che l'abbia emessa, ossia il fatto che il notaio autorizzante debba coincidere con il notaio rogante, diversamente da quanto avverrebbe laddove si trattasse di provvedimento giurisdizionale, utilizzabile, in quanto tale, innanzi a qualsiasi notaio.
Tali evidenze inducono le seguenti considerazioni, in merito al regime fiscale applicabile al procedimento in esame.
Dal momento che l'autorizzazione resa dal notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l'ufficio giudiziario, allorquando riceve la comunicazione dell'autorizzazione concessa dal notaio e prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato; per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo Testo unico.
Infine, considerato che il legislatore ha inteso assoggettare l'autorizzazione del notaio al medesimo regime di impugnazione dell'autorizzazione concessa dal giudice, il rimedio impugnatorio applicabile è il reclamo camerale di cui all'art.739 c.p.c.
In merito al regime fiscale di tale impugnazione, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b), d.P.R.n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.
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