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Preliminarmente è opportuno precisare il Tribunale Europeo è stato chiamato a decidere sulla questione applicando il Regolamento UE 2018/1725, che disciplina la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Le norme che sono richiamate nel testo della sentenza, quindi, non sono quelle direttamente contenute nel GDPR (Regolamento UE 679/2016). I principi ed i concetti espressi dal Tribunale Europeo però, sono pienamente applicabili anche al trattamento di dati personali disciplinato dal GDPR, in quanto i due regolamenti hanno definizioni, adempimenti e requisiti applicativi sostanzialmente identici (dato comunque che si tratta di della trasposizione, nei rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea, delle regole del GDPR).

Partendo dal presupposto che il GDPR fornisce una definizione ampia di dati personali, considerandoli come "qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile" un trattamento particolare è quello della pseudonimizzazione del dato, ossia l'utilizzo di tecniche che sostituiscono i dati identificativi con identificatori pseudonimi, rendendo più complesso il collegamento tra i dati e le persone interessate.

Anche il dato pseudonimizzato, però, è considerato per la normativa europea un dato personale, e quindi dovrebbe essere soggetto ...

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