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venerdì 12/05/2023 • 06:00

Fisco Dalla Corte di Giustizia

Servizi sociali: quando l’erogazione da parte di una società è esente IVA

È compito del singolo Stato membro concedere (o meno) l'esenzione IVA ai servizi strettamente connessi all'assistenza ed alla sicurezza sociale forniti alle persone fisiche residenti in un paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore, risultando irrilevante che ci si sia avvalsi di un intermediario per contattare i clienti.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 8 min.
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Esenzione IVA e attività di assistenza e previdenza sociale L'art. 132, par. 1, lett. g), della Direttiva IVA dispone che gli Stati membri esentino le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale. Il beneficio dell'esenzione è però subordinato a due condizioni cumulative: natura delle prestazioni di servizi fornite, che dovranno essere strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale; il prestatore di servizi dovrà essere un ente di diritto pubblico o un altro organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente carattere sociale.  Tale norma non subordina la concessione dell'esenzione alla condizione: relativa al luogo in cui le prestazioni di servizi contemplate da tale disposizione debbano essere materialmente eseguite; che il prestatore e il destinatario di tali servizi siano stabiliti nello stesso Stato membro.  Da ciò ne deriva che dall'art. 132, par. 1, lett...

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di

Renato Portale

- Dottore commercialista in Lecco

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