giovedì 11/05/2023 • 06:00
Il fisco ha fornito un chiarimento in merito ai GEFIA di "minori dimensioni" ed al requisito della «vigilanza» (Risp. 327/2023).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. 327/2023, ha fornito un chiarimento in merito ai GEFIA di "minori dimensioni" ed al requisito della «vigilanza». Secondo il Fisco, i GEFIA di "minori dimensioni", pur non beneficiando dei diritti previsti dalla direttiva AIFM (salvo che non scelgano diversamente), sono soggetti: - all'obbligo di registrazione, in luogo dell'autorizzazione, presso le autorità dello Stato membro d'origine (cfr. lettere a) del paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva AIFM); - a doveri informativi (cfr. lettere da b) a e) del paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva AIFM e dell'articolo 5 del regolamento delegato UE n. 231/2013); -ai controlli derivanti dall'esercizio dei poteri delle autorità competenti. Con riferimento ai controlli cui sono sottoposti tali gestori, si fa presente che l'art. 46 della direttiva AIFM stabilisce che «Alle Autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni». Tale disposizione elenca i poteri e le modalità di esercizio nei confronti di tutti i tipi di GEFIA. Sulla base di quanto illustrato, sebbene la direttiva AIFM disciplini un regime agevolato per i GEFIA di "minori dimensioni", in termini di semplificazione dell'iter costitutivo, si ritiene che tale circostanza non escluda, ai fini delle disposizioni fiscali in commento, la sussistenza di una «vigilanza» nei confronti di tali soggetti proprio in virtù dei doveri informativi sopra citati e delle ordinarie disposizioni di vigilanza applicabili. Tali elementi appaiono sufficienti per ritenere, ai fini fiscali, il GEFIA di minori dimensioni soggetto a forme di vigilanza nello Stato in cui è stato istituito. Poiché la direttiva AIFM consente agli Stati membri di stabilire norme più rigorose rispetto alle citate previsioni della direttiva AIFM, il modello di vigilanza adottato da uno Stato membro potrà essere, in concreto, più stringente al minimum standard. FONTE: Risp. 327/2023
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