mercoledì 10/05/2023 • 06:00
Allo studio del Fisco le movimentazioni dei prodotti realizzati da una società extra-UE e riparati secondo una complessa struttura organizzativa che vede coinvolti soggetti terzi stabiliti in Italia e in un Paese UE.
redazione Memento
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In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate si è occupata di definire la corretta tassazione ai fini IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia.
La fattispecie
Nel caso di specie i dubbi interpretativi riguardano la qualificazione ai fini IVA di talune movimentazioni di beni nel contesto di una complessiva procedura di riparazione/sostituzione in garanzia dei prodotti attivata da parte dei clienti finali. Le obbligazioni di garanzia delle quali l'istante, Alfa, società stabilita in uno Stato extra UE, è responsabile verranno soddisfatte, secondo la struttura organizzativa che Alfa intende mettere in opera dal 2023, mediante l'intervento di soggetti terzi quali un Centro di riparazione e un Centro di logistica, rispettivamente stabiliti in Italia e in uno Stato membro UE.
Il parere delle Entrate
Per il Fisco, la spedizione, da parte di Alfa dei pezzi di ricambio, ai fini della riparazione del prodotto difettoso, dallo Stato membro ''X'' verso un Centro di riparazione in Italia, può essere qualificata quale operazione assimilata ad una cessione esente nello Stato Membro di partenza del bene e ad un acquisto intracomunitario in Italia ex art. 38, c. 3, lett. b) DL 331/1993. Sebbene infatti le movimentazioni avvengano tra le sedi dei soggetti terzi impegnati nell'operazione (dal centro logistico sito nello Stato membro ''X'' al centro di riparazione italiano) la proprietà dei beni permane in capo ad Alfa nel corso dell'intera operazione e la stessa può qualificarsi come una cessione a sé stessa.
Non sussiste l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, trattandosi di movimentazioni che avvengono nel contesto di una sostituzione o riparazione in garanzia.
Non sono, inoltre, soggette all'imposta per carenza di onerosità della transazione:
Al trasferimento verso il Centro logistico situato nello Stato membro ''X'' dal luogo ove il bene si trova al momento della cessione da parte del cliente finale delle parti difettose smontate o dei prodotti difettosi non riparabili, non recuperati dal cliente italiano dopo l'intervento di riparazione/sostituzione va applicato all'art. 41, comma 2, lettera c) del DL 331/1993 in quanto il trasferimento avviene in ogni caso nell'ambito dell'esercizio dell'impresa e per le esigenze della stessa, finanche nelle circostanze in cui il destino finale dei beni sia la completa dismissione, ritenendo il processo di smaltimento delle parti di risulta ascrivibile alla attività di impresa.
Trattandosi di movimentazioni che avvengono nel contesto di una sostituzione o riparazione in garanzia, resta escluso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
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