mercoledì 10/05/2023 • 06:00
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 26 aprile 2023 n. 716, ha fornito chiarimenti sulla disciplina applicabile al contratto di somministrazione nelle attività stagionali. In particolare, viene chiarito che prevale la disciplina del CCNL applicato dall'utilizzatore.
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Il contratto di lavoro stagionale difetta di una definizione legislativa o di una disciplina autonoma, essendo stato di fatto concepito come un contratto di lavoro a termine che si svolge in determinati periodi dell'anno e con riferimento al quale operano delle deroghe alle norme contenute negli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 81/2023 – Capo III Lavoro a tempo determinato. Una norma specifica è rinvenuta solo nel DPR 1525/63, contenente un elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, c. 2, lettera a), della legge 230/62, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
La ratio del legislatore è stata quindi da un lato quella di semplificare l'accesso al lavoro stagionale, attenuando le regole previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, e dall'altro limitarne l'operatività e l'efficacia attraverso un rinvio ai contratti collettivi.
Le medesime regole valgono per le agenzie che somministrano lavoratori stagionali.
Invero, oggetto di chiarimento è stato se una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali:
- con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. 81/2015
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Marcella de Trizio
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