Il contratto di lavoro stagionale difetta di una definizione legislativa o di una disciplina autonoma, essendo stato di fatto concepito come un contratto di lavoro a termine che si svolge in determinati periodi dell'anno e con riferimento al quale operano delle deroghe alle norme contenute negli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 81/2023 – Capo III Lavoro a tempo determinato. Una norma specifica è rinvenuta solo nel DPR 1525/63, contenente un elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, c. 2, lettera a), della legge 230/62, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
La ratio del legislatore è stata quindi da un lato quella di semplificare l'accesso al lavoro stagionale, attenuando le regole previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, e dall'altro limitarne l'operatività e l'efficacia attraverso un rinvio ai contratti collettivi.
Le medesime regole valgono per le agenzie che somministrano lavoratori stagionali.
Invero, oggetto di chiarimento è stato se una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali:
- con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.)
- ed in ossequio all'art. 52 del CCNL d...
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I lavoratori stagionali, per la natura della prestazione lavorativa resa, sono assunti con contratto a tempo determinato. La disciplina dei contratti a termine per lavoratori stagi..
Marcella de Trizio
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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