giovedì 11/05/2023 • 06:00
Il Decreto Lavoro prevede novità anche per le prestazioni occasionali, rendendo l'istituto più accessibile in specifiche attività del settore del turismo: nuovi limiti economici per gli utilizzatori e una nuova base occupazionale che ne consente l'utilizzo.
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Il Decreto Lavoro 2023 (art. 37 DL 48/2023) interviene in materia di Prestazioni Occasionali occupandosi di alcuni specifichi settori ed in particolare di utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento.
Il Decreto individua così una specifica platea di aziende beneficiare di misure migliorative in deroga alla generalità di aziende, ulteriori rispetto al settore alberghiero che in passato è stato protagonista di alcune specifiche disposizioni., differenti rispetto alla generalità degli utilizzatori.
Alla luce del nuovo decreto, per le sole aziende rientranti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento sono state introdotte le seguenti novità:
Le due modifiche favoriscono l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale anche alle aziende di medie dimensioni, considerato che secondo la formulazione previgente il limite di dimensione aziendale era stato portato per tutti a 10 dipendenti a tempo indeterminato. Tuttavia, questa facilitazione, si limita ad una nicchia del settore turistico, essendo riferita solo alle categorie di attività esplicitate.
Regole per l'utilizzo dei PrestO nel settore turistico
Fin dalla nascita dei PrestO, sono state introdotte specifiche regole per il settore turistico. L'articolo 2-bis, DL 87/2018, cosiddetto “Decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 96/2018, ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell'ambito delle attività del turismo recepito dalla circolare Inps n. 103/2018 che aveva introdotto uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive nel settore turismo, contradistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
Per queste attività era stata prevista una deroga anche ammetteva all'utilizzo dei prestO le aziende di questo settore che occupavano un numero di dipendenti fino a otto lavoratori a tempi indeterminato.
Il ricorso alle prestazioni occasionali per il settore alberghiero era ammesso esclusivamente per le attività lavorative rese da particolari categorie di lavoratori:
Per queste imprese è dovuta anche una comunicazione preventiva che deve prevedere un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.
La disciplina di settore subisce un aggiornamento con la pubblicazione dell'articolo 1, c. 342 e 343, legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) che ha riformulato l'articolo 54 bis, DL 50/2017, introducendo novità legislative che riguardano l'ampliamento della possibilità di accesso alle prestazioni occasionali.
La circolare Inps n.6/2023 recepisce le novità legislative che consistono in una parziale abrogazione del regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, ricorrere alle prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell'articolo 54-bis DL 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.
Pertanto, anche per tutto il settore alberghiero il limite dimensionale delle aziende ammesse è innalzato a 10 contratti a tempo indeterminato e la platea degli utilizzatori è estesa anche a questi soggetti che non rientravano nelle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis
Settore |
Limite economico utilizzatore |
Forza ammessa |
---|---|---|
Alberghiero |
10.000 |
10 |
Pubblici esercizi |
10.000 |
10 |
Congressi, fiere, stabilimenti termali |
15.000 |
25 |
Modalità di calcolo della forza aziendale
Si ricorda che per accertare la dimensione aziendale è necessario seguire le indicazioni di cui al punto 6.2 della circolare INPS 107/2017 nonché le indicazioni contenute nel messaggio 287/2017.
- il periodo di riferimento: il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale
- il numero dei lavoratori a tempo indeterminato: si riferisce alla valorizzazione dell'elemento <Forza Aziendale> nella dichiarazione contributiva Uniemens
- I part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno
- I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre
- Gli apprendisti sono esclusi dalla forza aziendale
- La media semestrale dei dipendenti va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 10,1 o 25,1, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
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