mercoledì 10/05/2023 • 06:00
Il Decreto Lavoro è intervenuto sul contratto di espansione prevedendo che, per i contratti di gruppo stipulati entro fine 2022, sarà possibile rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro 12 mesi successivi al termine originario del contratto.
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Il contratto di espansione, introdotto dall'art. 41 D.Lgs. 148/2015, negli ultimi anni è stato oggetto di interventi normativi di modifica che hanno ampliato la platea delle aziende che hanno la possibilità di far ricorso a questo strumento che, ricordiamo, riconosce la facoltà di realizzare uno scivolo pensionistico della durata massima pari a cinque anni oppure di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per un periodo massimo pari a diciotto mesi.
Dopo un periodo di sperimentazione della misura nel corso del quale la medesima era accessibile solamente da parte delle aziende con un organico superiore alle 1.000 unità, la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato ulteriormente il periodo di sperimentazione riducendo, però, il limite dimensionale delle unità lavorative, scendendo da 1.000 a 250 unità. La medesima legge ha anche riconosciuto la possibilità di ricorrere al contratto di espansione in forma aggregata, vale a dire in gruppi societari, così da poter raggiungere il limite dimensionale richiesto.
Il DL 73/2021 ha introdotto un ulteriore abbassamento del limite dimensionale, dal 26 maggio 2021, prevedendo che le unità lavorative aziendali minime richieste passassero da 250 a 100.
La Legge di Bilancio 2022 ha, successivamente, prorogato il periodo di sperimentazione del contratto di espansione fino al 2023 abbassando ulteriormente il limite dimensionale che è stato portato a 50 unità lavorative, raggiungibili in forma di singola impresa o come gruppo di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.
La durata dello scivolo pensionistico non è stata oggetto di modifiche, essendo stata sempre confermata la durata massima pari a 5 anni del periodo di prepensionamento.
Inoltre, riguardo al prepensionamento legato al contratto di espansione è stata prevista, ad opera del comma 9 dell'art. 41 D.lgs. 148/2015 e confermato dalla circolare Inps n. 48/2021, una norma di garanzia grazie alla quale in favore dei dipendenti che aderiscono a questa forma di prepensionamento è prevista una tutela da qualsiasi possibile futura riforma pensionistica.
Si ricorda che, nel testo dell'accordo di espansione, siglato con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le rappresentanze sindacali aziendali e mirato ad accompagnare i dipendenti al pensionamento, deve essere inserito il numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato previste (anche con contratto di apprendistato di secondo livello) e i profili professionali ricercati dall'azienda, la stesura del piano formativo orientato alla riqualificazione e formazione dei lavoratori, il numero massimo di lavoratori che possono accedere al prepensionamento e la stima dei costi previsti in considerazione della copertura statale di cui al comma 5-bis. Qualora l'accordo venga siglato da un gruppo di imprese questo dovrà essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle varie imprese coinvolte.
Le previsioni del Decreto Lavoro
Il Decreto Lavoro (art. 25 DL n. 48/2023) è intervenuto introducendo la possibilità di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro i dodici mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
Secondo le bozze inizialmente circolate del desto del Decreto Lavoro, il governo avrebbe previsto di prorogare il regime del contratto di espansione fino al 2025, previsione già contenuta nelle bozze iniziali del decreto Milleproroghe, ma, anche in quel caso, la proroga non era presente nel testo finale della norma. Difatti, anche nella versione del Decreto Lavoro pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non viene fatto riferimento a questa possibilità, ma è stata introdotta una modifica che riguarda solamente i contratti di espansione che siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non siano stati ancora conclusi.
L'articolo 25 DL 48/2023 ha modificato l'art. 41 D.Lgs. 148/2015 introducendo il nuovo comma 1-quater.
Ai sensi del nuovo comma, dunque, al fine di permettere l'attuazione piena e completa dei piani di rilancio delle aziende e dei gruppi di imprese che abbiano un organico superiore alle 1.000 unità di personale, laddove gli stessi abbiano stipulato, entro il 31 dicembre 2022, un contratto di espansione in sede ministeriale e non abbiano ancora completato il processo di esodo rispetto al numero di cessazioni del rapporto di lavoro previsto nel testo del contratto di espansione sottoscritto, avranno la possibilità di perfezionare gli esodi previsti entro dodici mesi successivi al termine originariamente indicato nell'accordo sottoscritto in sede ministeriale. Tale termine potrà, dunque, collocarsi anche successivamente al 30 novembre 2023, vale a dire il termine che ad oggi è previsto per la conclusione della fase di attivazione dei prepensionamenti di cui al comma 5-bis dell'art. 41 D.Lgs. 148/2015.
Rimangono, in ogni caso, non modificabili sia l'impegno di spesa complessivo sia il numero massimo di lavoratori che possono essere ammessi al prepensionamento, entrambi dati che, come visto precedentemente, sono previsti nell'originario contratto di espansione sottoscritto in sede ministeriale.
La proroga dei termini per la rimodulazione delle cessazioni come prevista dal Decreto Lavoro non apporta alcun tipo di modifica all'accantonamento della spesa pubblica dal momento che il numero complessivo di esodi, come precedentemente indicato, rimane invariato e non sarà accessibile da parte dei datori di lavoro che abbiano un organico inferiore a 1.000 lavoratori.
In ultimo, si sottolinea come il Decreto Lavoro non riconosce una proroga per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) derogatoria di cui al comma 7 del medesimo articolo 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
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