Il Decreto Lavoro (art. 39, c. 1, DL 48/2023), in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero parziale prevista dall'art. 1, comma 281, Legge 197/2022 (Legge Bilancio 2023), con riferimento a parte della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
L'intervento del Decreto Lavoro sul cuneo fiscale
Nel dettaglio l'aumento è previsto per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 ed è pari a:
4 punti percentuali, che si aggiungono agli originari 2 punti percentuali per una riduzione complessiva pari al 6%, fermo restando il limite retributivo (imponibile previdenziale) mensile di euro 2.692;
4 punti percentuali, che si aggiungono agli originari 3 punti percentuali per una riduzione complessiva pari al 7%, fermo restando il limite retributivo (imponibile previdenziale) mensile di euro 1.923.
Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Rispetto alle versioni del decreto circolate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si segnala che il periodo in cui tale riduzione andrà ad esplicare i suoi effetti è stato allungato di un mese. La versione in bozza del decreto prevedeva, infatti, che la riduzione del cuneo fiscale fosse applicabile per il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 2023, in luogo della versione definitiva che ha allungato il predetto periodo fino al 31 dicembre 2023.
Possono accedere al beneficio in oggetto tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore; tali soggetti, come detto, devono percepire una retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di 7 punti percentuali).
Da un punto di vista applicativo si segnala che nel caso degli apprendisti, che come noto subiscono una trattenuta contributiva inferiore (5,84% in luogo della ordinaria del 9,19%) si segnala che la nuova versione dell'esonero con 6 o 7 punti percentuali di riduzione porterebbe, per il lavoratore, una riduzione maggiore della trattenuta IVS. A tal proposito l'Istituto dovrà fornire indicazioni sulla gestione operativa di tali casi.
Al secondo comma dell'art. 39 del Decreto Lavoro sono previste le coperture finanziarie per la disposizione di cui al precedente comma 1. La relazione tecnica precisa che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le medesime basi tecniche già considerate nella relazione tecnica della Legge di Bilancio 2023, tenuto conto anche degli incrementi occupazionali e retributivi nel frattempo registrati in questa prima parte dell'anno 2023.
Infine, si ricorda che la misura novellata del recente intervento del c.d. Decreto Lavoro trova la sua genesi all'art. 1, c. 121, legge 234/2021(Legge di Bilancio 2022). Infatti, inizialmente la riduzione del cuneo fiscale è stata pari allo 0,8% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del DL 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive. Da ultimo, la Legge di Bilancio per il 2023 ha reintrodotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il medesimo esonero sulla quota IVS dovuta dai lavoratori dipendenti pari al 2% nel caso in cui la retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro e al 3% nel caso in cui la medesima retribuzione non fosse superiore all'importo mensile di 1.923 euro.
La gestione della tredicesima mensilità
L'art. 39, c. 1 del Decreto Lavoro dispone l'intervento della misura migliorativa “senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”. Pertanto, continueranno a valere sulla tredicesima mensilità le misure di riduzione del cuneo fiscale con le percentuali (ridotte al 2% o 3%) previste all'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023. Tale norma ha previsto espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Come chiarito dalla circolare INPS, n. 7 del 24 gennaio 2023 (oltre che Circ. INPS 22 marzo 2022 n. 43, Mess. INPS 26 settembre 2022 n. 3499 e Mess. INPS 7 novembre 2022 n. 4099) la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un'entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.
Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell'esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. Nelle predette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Incentivi all'occupazione e compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L'agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015. Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, legge 296/2006.
In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'art. 107 TFUE relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.