martedì 09/05/2023 • 10:44
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023, ha definito le modalità di aggiornamento degli archivi catastali in caso di frazionamento degli enti urbani.
redazione Memento
Con la circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di aggiornamento degli archivi del catasto terreni e del catasto fabbricati in caso di frazionamento degli enti urbani, al fine di evitare disallineamenti. Gli enti urbani sono porzioni di territorio (particelle catastali) che, una volta edificate, vengono censite nel catasto fabbricati e sottratte all’aggiornamento al catasto terreni, nel quale restano individuate come enti urbani, senza l’indicazione dei soggetti che vantano diritti su di essi. I frazionamenti di fabbricati o interni al lotto urbano si effettuano direttamente al catasto fabbricati mediante la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa; il propedeutico frazionamento al catasto terreni con atto di aggiornamento geometrico Pregeo. La presentazione del Docfa deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del Pregeo. Il Pregeo può essere richiesto nei seguenti casi particolari: 1. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità, perdendo la destinazione di ente urbano o fabbricato promiscuo; 2. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario, deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto; 3. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione di un fabbricato ivi ubicato presenta caratteristiche costruttive proprie di un fabbricato autonomo. Il frazionamento al catasto terreni è possibile solo qualora la particella derivata perda ogni collegamento con il lotto urbano originario. Tale operazione non genera disallineamenti nelle banche dati catastali se all’atto del frazionamento al catasto terreni dell’ente urbano, con costituzione di nuove particelle, verranno individuati nuovi legami fra le particelle di catasto terreni e di catasto fabbricati, in sostituzione di quelli presenti in virtù di correlazioni già esistenti. In caso di enti urbani senza corrispondenza di immobili dichiarati al catasto fabbricati gli atti Pregeo non possono essere approvati e vengono restituiti al tecnico, con l’indicazione di risolvere le incoerenze e presentare le idonee dichiarazioni al catasto fabbricati. La circolare, infine, contiene un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche utili per l’applicazione dei principi generali espressi nel documento stesso. Fonte: Circ. AE 8 maggio 2023 n. 11/E
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Maurizio Tarantino
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