martedì 09/05/2023 • 06:00
Sotto la lente del Fisco una scissione parziale di una partecipazione societaria a favore della beneficiaria socio unico della scissa.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, in sede di risposta a interpello, si è espressa sugli eventuali profili abusivi di una scissione parziale di una partecipazione societaria a favore della beneficiaria socio unico della scissa.
Caso di specie
Il progetto di riorganizzazione oggetto dell'esame anti-abuso consiste nella scissione parziale di ALFA a favore del socio unico, ZETA, mediante la quale l'intera partecipazione detenuta dalla scissa nella società BETA, sarebbe trasferita alla beneficiaria ZETA. La scissione avverrà mediante lo scorporo, a valori contabili, della partecipazione della società scissa nella BETA, in favore del predetto socio unico, a fronte del quale il patrimonio netto di ALFA diminuirà per un importo di pari ammontare mediante il corrispondente decremento della riserva straordinaria. Il patrimonio netto della società beneficiaria sarà incrementato da detto ammontare, da imputarsi alla riserva straordinaria. La scissione, inoltre, non genererà alcun rapporto di concambio né assegnazione di nuove quote dal momento che non si procede ad aumentare il capitale sociale della beneficiaria e che quest'ultima è proprietaria dell'intero capitale sociale della scissa. La scissione parziale di ALFA comporterà, pertanto, l'assegnazione alla beneficiaria ZETA esclusivamente della partecipazione in BETA ottenendo, di conseguenza, la riallocazione di BETA al medesimo livello delle altre società ''principal'' del Gruppo (e, dunque, sotto il controllo diretto della capogruppo ZETA), coerentemente con l'evoluzione del modello di business che la vede operante come licenziataria e distributrice non più solamente del marchio ALFA, ma anche di altri numerosi brand (sia appartenenti al gruppo ZETA che estranei allo stesso).
Quesito
Nella prospettiva della realizzanda operazione di scissione societaria di ALFA, gli istanti hanno richiesto il parere delle Entrate in relazione al settore delle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e delle imposte indirette (IVA e imposta di registro).
Risposta delle Entrate
Il Fisco ritiene che l'operazione di scissione prospettata non costituisca un'operazione abusiva ai sensi dell'art. 10bis L. 212/2000, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
In particolare, con riguardo al comparto IRES, per le Entrate la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, ex art. 173 TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato non determina fisiologicamente la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. I plusvalori relativi alle componenti patrimoniali attribuite alle società beneficiarie, mantenute provvisoriamente latenti per effetto dell'operazione di scissione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui dette componenti fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all'impresa, ossia verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Con riguardo all'IRAP, il principio di neutralità che assiste, ai fini IRES, l'operazione di scissione trova riconoscimento per il Fisco anche ai fini IRAP, in deroga al principio di presa diretta dal bilancio che, a partire dal 2008, informa la disciplina del tributo regionale. Pertanto, stante la conformità dei principi che regolano le due imposte, il Fisco ritiene che in relazione ai profili di elusività dell'operazione descritta debbano valere in relazione all'IRAP le medesime considerazioni assunte ai fini delle imposte sui redditi.
Relativamente all'IVA, qualora non si configuri un'ipotesi di assegnazione di beni ai soci al solo scopo di usufruire del regime di neutralità fiscale, anche in ragione del fatto che l'operazione di scissione non comprende beni immobili (non sono, infatti, previste assegnazioni di asset ai soci), e sempre che la società beneficiaria continui, dunque, ad essere pienamente operativa (i beni delle società continueranno ad essere gestiti in regime di impresa e con le medesime logiche imprenditoriali già in essere), il Fisco è dell'avviso che la complessiva operazione descritta non presenti profili elusivi.
Con riguardo all'imposta di registro, esclusi anche in questo caso profili abusivi, le Entrate ricordano che le operazioni di scissione societaria, così come quelle del caso di specie, sono sottoposte a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta nella misura di euro 200 (art. 4, c. 1, lett. b), Tariffa, parte prima, All. DPR 131/86).
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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