martedì 09/05/2023 • 06:00
Chiarito il trattamento fiscale in caso di rimborso del finanziamento alla controllante non residente e gli effetti della contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato delle operazioni di finanziamento.
redazione Memento
La rappresentazione dei finanziamenti infruttiferi infragruppo, nell'ipotesi in cui gli effetti del processo di attualizzazione determinano la rilevazione di un componente iscritto nello stato patrimoniale, deve essere ricondotta alla categoria delle operazioni che comportano la rilevazione di uno strumento finanziario con opzione di esercizio di diritti connessi (come, ad esempio, le obbligazioni convertibili). È quanto chiarito dall'Agenzia Entrate, ritornata ad occuparsi del tema con due distinte risposte a interpello. In sintesi, per il Fisco, a fronte di un apporto effettuato da parte dei sottoscrittori degli strumenti finanziari in favore del soggetto che emette uno strumento con un tasso inferiore quello di mercato, che risulta sintetizzato nel valore della riserva iscritta in bilancio, sono rilevati come contropartita gli ''oneri finanziari'' al tasso effettivo di rendimento del finanziamento (i.e.reversal della riserva). Al riguardo, il DM 8 giugno 2011 cui fa rinvio il DM 3 agosto 2017 chiarisce come la rappresentazione contabile di un ''conferimento'' da parte dei sottoscrittori degli strumenti di tale tipologia sia riconosciuta ai fini fiscali esclusivamente nell'ipotesi di conversione in capitale di tale strumento. Diversamente, qualora non si realizzi tale evento, si attiva la recapture rule contenuta nell'articolo 5 del citato DM, con l'effetto di far emergere un componente positivo costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte dell'assegnazioni dei diritti inclusi negli strumenti finanziari che corrisponde ''all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale'' (cfr. relazione illustrativa DM 3 agosto 2017). In altri termini, le disposizioni di coordinamento, in applicazione dell'art. 83 TUIR, danno rilievo alla rappresentazione contabile dei ''diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale'' (che generano componenti negativi che concorrono alla formazione della base imponibile quali reversal della riserva da demeed contribution) esclusivamente nell'ipotesi in cui l'apporto registrato in bilancio si ''converta'' in un conferimento anche sul piano giuridicoformale. Con riferimento ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi a quelli di mercato, in presenza di un obbligo di restituzione, non potrà mai realizzarsi tale ultimo evento con la conseguenza che sin dall'inizio l'apporto contabile non può assumere rilevanza fiscale. In ragione di ciò, la disposizione contenuta nel più volte citato comma 4bis dell'art. 5 DM 8 giugno 2011 non consente la deduzione degli oneri finanziari connessi ai predetti prestiti. La ratio di tale disposizione appare connaturata alla circostanza per cui il riconoscimento delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in bilancio, come disciplinato dall'art. 83 del TUIR, muove dall'assunto che le differenze tra la rappresentazione sostanziale dei fenomeni e quella giuridico-formale siano destinate a riassorbirsi nel tempo. Tuttavia, tale conclusione non sarebbe rispettata qualora, in assenza di un conferimento sul piano giuridicoformale (mancata conversione delle obbligazioni convertibili o prestito con obbligo di rimborso), fossero riconosciuti, ai fini fiscali, gli effetti di una rappresentazione che presuppone un apporto degli ''oneri finanziari'' da parte dei sottoscrittori degli strumenti qui in esame. Fatte tali premesse, la Risp. AE 8 maggio 2023 n. 319, ha ad oggetto il corretto trattamento fiscale, in capo a due società (BETA a ALFA), del rimborso anticipato del prestito infruttifero con durata di 50 anni (50YIFL) concesso da una società lussemburghese (GAMMA) alla società italiana ALFA. La società GAMMA detiene il 100% del capitale di BETA che, a sua volta, controlla ALFA. Il rimborso anticipato sarà attuato attraverso le seguenti due fasi: Fase 1: BETA si accollerà il debito di ALFA nei confronti di GAMMA per il 50Y IFL per un importo pari al fair value del 50Y IFL, a fronte di un corrispettivo dovuto da ALFA a BETA pari all'importo rimborsato; Fase 2: BETA rimborserà anticipatamente il 50Y IFL mediante trasferimento alla controllante diretta GAMMA. Entrambe le società italiane sono soggetti IASadopter. Per il Fisco, in relazione all'operazione di prestito infruttifero descritta, il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR non trova applicazione, come stabilito dalla disposizione di cui al comma 4bis, art. 5 DM 8 giugno 2011. L'operazione, dunque, deve essere trattata ai fini fiscali in base alla sua rappresentazione giuridico-formale applicando le regole in materia di determinazione del reddito d'impresa (Titolo II, Sezione I, del TUIR), come chiarito con la Circ. AE 28 febbraio 2011 n. 7/E. Con la Risp. AE 8 maggio 2023 n. 318, considerato che nel caso di specie il finanziamento ha implicato un'iscrizione a patrimonio netto in conseguenza dell'attualizzazione dei componenti positivi e negativi, il Fisco ritiene applicabile la disciplina di cui al comma 4bis art. 5 D.M. 8 giugno 2011, pertanto ai fini fiscali non rileveranno tutte le componenti positive e negative transitate a conto economico ma solo quelle derivanti dal contratto e ciò tanto ai fini IRES che IRAP. Fonte: Risp. AE 8 maggio 2023 n. 319; Risp. AE 8 maggio 2023 n. 318
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Fioranna Negri
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