lunedì 08/05/2023 • 16:58
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 314 dell'8 maggio 2023, ha chiarito che le operazioni tra due stabili organizzazioni di un medesimo soggetto, di cui una stabilita in UE e una fuori dall'UE, non rilevano ai fini IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 314 dell'8 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni tra due stabili organizzazioni di un medesimo soggetto, di cui una stabilita in un Paese UE e non facente parte di un gruppo IVA ivi costituito e l'altra localizzata in un Paese extra UE e ivi partecipante ad un gruppo IVA sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA. Considerato che i gruppi IVA stabiliti al di fuori dell'UE non dovrebbero avere alcun effetto nel sistema IVA dell'UE, la Commissione europea DG TAXUD in seno al Comitato IVA aveva fornito i seguenti chiarimenti: le prestazioni di servizi da una stabile organizzazione (o sede centrale) di una società in un Paese terzo a una stabile organizzazione della stessa società in uno Stato membro non rilevano ai fini dell'IVA (C.Giust. UE 23 marzo 2006 C210/04 - sentenza FCE Bank - e Ris. AE 16 giugno 2016 n. 81/E), indipendentemente dal fatto che la società sia o meno membro di un gruppo IVA non UE; le prestazioni di servizi da una stabile organizzazione (o sede centrale) di una società in un Paese terzo a una stabile organizzazione della stessa società in uno Stato membro che è membro di un gruppo IVA in tale Paese sono considerate come prestazioni tra due soggetti passivi distinti, indipendentemente dal fatto che la società sia anche membro di un gruppo IVA non UE. Si ricorda che, a seguito del perfezionamento dell'accordo di recesso intercorso in data 18 ottobre 2019, il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021, non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. Nel caso di specie, la società tedesca ALFA SE chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale da riservarsi alle operazioni intercorse tra le sue stabili organizzazioni, di cui una stabilita in Italia, non facente parte di un Gruppo IVA ivi costituito (ALFA SE Italia), e l'altra localizzata in un Paese extra UE (Regno Unito) e ivi partecipante a un Gruppo IVA (ALFA SE UK). Come chiarito dall'AE, dal 1° gennaio 2021, le prestazioni di servizi effettuate tra le due sedi secondarie di ALFA SE sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell'Unione Europea. Deve considerarsi superata la posizione espressa con la Risp. AE 3 novembre 2021 n. 756. Fonte: Risp. AE 8 maggio 2023 n. 314
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