lunedì 08/05/2023 • 16:27
Con la risposta dell’8 maggio 2023 n. 316, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di credito d'imposta per imprese gasivore, relativamente al requisito dell'incremento del 30% in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso.
redazione Memento
L'istante, società Alfa, per il 2022 ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, non ha subìto un incremento maggiore del 30%, rispetto ai medesimi trimestri del 2019, del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall'istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 La società, pertanto, chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un incremento maggiore del 30% rispetto ai medesimi trimestri del 2019 rappresenti motivo di inammissibilità al credito d'imposta in oggetto, ponendosi il dubbio se la verifica dell'incremento di almeno il 30% debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente. Il legislatore ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del predetto valore non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente: alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative; al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Considerato che la norma che disciplina il credito d'imposta in esame delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l'aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), l'istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame. Fonte: Risp. AE 8 maggio 2023 n. 316
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Claudia Iozzo
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